Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta con riserva e presupposti perché il termine fissato dal giudice ex art. 44 C.C.I. possa essere prorogato.

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Data di riferimento: 
26/03/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III . Sottosez. Procedure Concorsuali, 26 marzo 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta con riserva - Termine fissato dal giudice - Presupposti perché possa essere prorogato – Assenza, in particolare, di domande di apertura liquidazione giudiziale – Momento in cui sono state proposte - Conseguenze che ne derivano a seconda dei casi.

Con riferimento ad una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta con riserva ex art. 44, comma 1, C.C.I. il termine fissato dal giudice ai sensi della lettera a) entro il quale il debitore deve procedere al deposito della proposta di concordato preventivo, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oppure del piano di ristrutturazione, con la relativa documentazione di cui all'art. 39 C.C.I. può essere prorogato su istanza del debitore solo ove ricorrano, ai sensi di detto comma i presupposti rappresentati dalla ricorrenza di giustificati motivi e dall'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo altrimenti considerarsi quel termine come perentorio onde il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso come proposto dal debitore. Con riferimento al primo di quei presupposti la proroga potrà intendersi giustificata, ad esempio, ove indotta, come nello specifico, da eventuali ritardi nei flussi informativi provenienti dal ceto creditorio rispetto ai quali il debitore risulti incolpevole, ciò in ossequio al più generale dovere precettivo di correttezza e buona fede che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.C.I., deve informare la condotta del debitore e che, d’altro canto, non può che conformarsi in ragione del concreto comportamento di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i creditori ai sensi del comma 4 dell’art. 4. Quanto al secondo, occorre distinguere a seconda che la domanda di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I. da parte di un creditore sia precedente rispetto a quella di accesso con riserva ad un diverso strumento di regolazione della crisi e sia proposta, in particolare, in pendenza del termine come fissato dal giudice, ciò in quanto, nel primo caso, la proroga non risulta concedibile, coerentemente con la ratio sottesa alla norma ex art. 44 C.C.I. di evitare che l’istanza venga utilizzata come strumento dilatorio, ai sensi dell’art. 7 C.C.I., al fine di procrastinare l’esame della domanda di liquidazione giudiziale; nel secondo, può risultare invece riconoscibile in un’ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare una procedura diretta a soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale, senza che a ciò sia indotto da istanze già correnti ai suoi danni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 ha modificato, tra gli altri, l'art.44 C.C.I., inserendo in particolare al primo comma, lettera a), una precisazione per quanto concerne la decorrenza del termine ed eliminando la preclusione rappresentata, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di proroga, dalla presenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale; questo il nuovo testo, con riferimento al decreto pronunciato dal tribunale: “fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”].

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-26-marzo-2024-pres-est-quaranta

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza