Corte di Cassazione (22474/2024) – Concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F.: il “surplus finanziario” determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa non è liberamente distribuibile.

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Data di riferimento: 
08/08/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2024, n. 22474 – Pres. Massimo Fero, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. - Surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa - Libera distribuibilità da parte del debitore - Esclusione - Fondamento - Inidoneità dell’art. 84, comma 6, C.C.I. a fungere da criterio interpretativo.

In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. (Principio di Diritto e Massima Ufficiale) [con riferimento a detto principio cui attenersi con riferimento al concordato in continuità aperto nella vigenza della legge fallimentare, la Corte ha precisato che l'art. 84, sesto comma, C.C.I. in forza del quale “Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” detta una regola diversa costituente una rilevante novità rispetto alla pregressa disciplina e pertanto inidonea a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31836/CrisiImpresa?Continuit%C3%A0-aziendale-e-destinazione-del-surplus-derivante-dall%E2%80%99esercizio-dell%E2%80%99attivit%C3%A0

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-agosto-2024-n-22474-pres-ferro-est-amatore

[con riferimento alla necessità che i beni rientranti nel patrimonio del debitore non possano che. servire al soddisfacimento dei suoi creditori secondo le modalità normativamente previste (art. 160, secondo comma,L.F.), cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2019, n. 13391 https://www.unijuris.it/node/4805; con riferimento al presupposto della “neutralità” richiesto perché in sede di concordato preventivo l'apporto di terzo si sottragga al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884https://www.unijuris.it/node/5275 e Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373 https://www.unijuris.it/node/1517 - “apporto di terzo” cui la Corte ha ritenuto il “surplus finanziario” determinato dalla continuità aziendale non può in nessun modo essere ricondotto stante che è pur sempre riconducibile ai fattori produttivi aziendali e dunque, in ultima istanza al patrimonio del debitore, onde nemmeno risulta in tal caso necessario richiamare il requisito della “neutralità” patrimoniale, per ritenere superabili i limiti della responsabilità patrimoniale e del rispetto delle cause legittime di prelazione, dettati dagli artt. 2740 e 2741 cod. civ. -].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: