Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo: accoglibilità della richiesta del ricorrente di riconoscimento di una misura cautelare atipica volta a tutelarne il patrimonio o l'impresa.

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Data di riferimento: 
25/07/2024

Tribunale di Vicenza, Sez. I Civ. - Procedure concorsuali, 25 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giovanni Genovese.

Concordato preventivo – Misura cautelare atipica - Istanza del ricorrente di riconoscimento - Presupposto di accoglibilità.

Il Codice della crisi ha, con gli artt. 2, comma 1, lett. q e 54, primo comma C.C.I., mutuato una nozione di cautela atipica sulla falsariga di quella prevista dall’art. 700 c.p.c. volta a tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore così da essere funzionali al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi. Poiché il patrimonio include l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo all’impresa, la relativa tutela ben può mirare ad evitare non soltanto la dispersione dell’attivo o l’aggravamento (in senso quantitativo) del passivo, ma anche una modificazione qualitativa, in tutti quei casi in cui tale modifica rischierebbe di pregiudicare il buon esito della procedura cui si sia fatto ricorso [nello specifico, a fronte dell'avvenuto indebito riconoscimento, per mancanza del requisito del merito creditizio, a favore della debitrice, che aveva poi depositato una domanda di concordato preventivo, da parte di alcune banche di finanziamenti garantiti da MCC e Sace Spa, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta della ricorrente di riconoscimento di una misura cautelare atipica che inibisse agli istituti di credito di escutere le relative garanzie, ciò in quanto finalizzata alla cristallizzazione del passivo effettivamente allo stato esistente in modo da proteggere il patrimonio della debitrice dalla sopravvenienza di crediti muniti di privilegio legale, stante che la surroga di un credito privilegiato rispetto ad uno chirografario avrebbe potuto costituire una modifica qualitativa peggiorativa del patrimonio del debitore, a danno del ceto chirografario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2422

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2423

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza