Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: riconoscibilità della misura cautelare consistente nell'inibire alle banche garantite dal Fondo per le PMI di escutere tale garanzia nei confronti di MCC.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 12 maggio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Francesco Pipicelli.
Composizione negoziata della crisi – Richiesta del debitore di riconoscimento di misure cautelari – Banche finanziatrici garantite dal Fondo per le PMI – Pronuncia del divieto di escussione della garanzia nei confronti di MCC in pendenza di trattative – Sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora – Accoglibilità.
Può in sede di composizione negoziata trovare accoglimento da parte del Tribunale, laddove sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, la richiesta di riconoscimento della misura cautelare consistente nell'inibire ai creditori bancari garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI di procedere, in relazione ai contratti dagli stessi conclusi con la ricorrente, all'escussione nei confronti di MCC della garanzia posta a loro vantaggio dal Fondo stesso, così costituendo MCC quale creditore privilegiato, ciò in quanto l’eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano tale eventualità in pregiudizio all’andamento e al buon esito delle trattative in corso con gli altri creditori. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-maggio-2024-est-pipicelli
[in tema di requisiti richiesti per il riconoscimento di misure cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi, cfr. in questa rivista: Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 22 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7692].