Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo: istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta a ottenere l’inibizione alle banche di escutere la garanzia pubblica che assiste i loro crediti e al garante di procedere al relativo pagamento.
Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. Procedure concorsuali, 22 ottobre 2024 (data della pronuncia)- Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Silvia Saltarelli, Giud. Paola Cazzola.
Concordato preventivo - Inibizione alle banche di escutere la garanzia pubblica che assiste i loro crediti e al garante di procedere al relativo pagamento – Istanza di riconoscimento da parte del tribunale di una misura cautelare in tal senso – Asserita nullità del mutuo erogato per ricorso abusivo al credito - Condizioni di accoglibilità di tale richiesta.
Con riferimento all'ipotesi in cui, in sede di accesso alla procedura di concordato preventivo, la ricorrente abbia formulato ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 2 C.C.I. 'istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta a ottenere l’inibizione alle banche di escutere la (o di proseguire nell’escussione della) garanzia pubblica che assiste i loro crediti chirografari e al garante di procedere al relativo pagamento, in vista dell’azione di responsabilità per abusiva concessione di credito (il reato è a concorso necessario degli amministratori della beneficiaria e delle delle banche) che la società prospetta di intraprendere per avere quelle stesse prestato il denaro ad un soggetto insolvente senza prospettive di risanamento o senza aver svolto un'adeguata istruttoria, come previsto dalle norme sulla vigilanza prudenziale in ossequio ai principi di sana e prudente gestione del credito, si deve ritenere che, affinché tale istanza possa trovare accoglimento, la richiedente dovrebbe: 1) evidenziare nel ricorso, perché il concordato risulti ammissibile, che è stato commesso il reato, altrimenti, ove ciò emerga dalla relazione del C.G., si dovrà aprire una procedura ex art. 106 C.C.I.; 2) aver mutato l’organo amministrativo responsabile del reato (per le ragioni di cui al punto successivo); 3) prospettare di voler svolgere l’azione di responsabilità per aggravamento del passivo nei confronti del predetto organo amministrativo; 4) prospettare, al fine che la cautela risulti a ciò strumentale, di voler svolgere l’azione civile nei confronti degli Istituti di credito (con chiamata in causa del Garante pubblico) per la declaratoria di nullità del mutuo e per il risarcimento dei danni conseguenti all’aggravamento del dissesto; 5) chiedere e ottenere analoga cautela nel giudizio civile, prima della data fissata per il voto, che avrà effetto per il post-omologazione del concordato, per realizzare così tra la cautela concorsuale e quella civilistica una saldatura, che sola giustifica la prima sotto il profilo dell’utilità (la mancanza di stabilità della stessa post-omologa la renderebbe infatti inutile, perché verrebbe meno la cristallizzazione del passivo cui essa tende, che dipende a sua volta dagli esiti cautelati del giudizio civile); 6) comunque aver disposto un accantonamento congruo (nei termini previsti dall’art. 87 comma 1 lett. p-bis) C.C.I.) per il caso di sconfitta nella causa civile e mancata declaratoria della nullità del mutuo, cui seguirebbero l’escussione della garanzia con la legittima rivalsa del Garante pubblico; 7) prospettare ai creditori chirografari un worst case, in cui l’accantonamento non verrà ripartito, e un best case, in cui anche l’accantonamento verrà ripartito a causa vinta, migliorando le prospettive di voto proprio a seguito dell’avvenuta concessione della misura cautelare sia da parte del giudice del concorso sia da parte del giudice civile, che hanno esaminato favorevolmente il fumus boni iuris inerente all’invalidità del mutuo. Ciò in quanto solo in presenza di tutte queste condizioni l'istanza di riconoscimento di una misura cautelare di quel tipo può trovare accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[questo il testo della lettera p-bis del comma 1 dell'art 87 C.C.I. come introdotto dal D.Lgs. 136/2024 con riferimento ai contenuti necessari del piano concordatario: “l'indicazione, laddove necessaria, di un fondo rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamento sostenuti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle prospettive di soddisfacimento del credito].
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