Tribunale di Roma - Composizione negoziata e riconoscibilità di misure protettive ordinarie ed atipiche: modalità di formulazione della relativa richiesta e necessità o meno del contraddittorio con i creditori interessati.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 03 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.
Composizione negoziata della crisi – Richiesta del debitore di conferma di misure protettive – Creditori che avevano già dato impulso ad azioni esecutive e cautelari - Necessità dell'instaurazione del contraddittorio nei loro confronti – Veste di litisconsorti facoltativi da riconoscersi agli altri creditori – Prodursi degli effetti interdittivi anche nei loro confronti..
Composizione negoziata della crisi – Facoltà per il debitore di ottenere il riconoscimento di misure atipiche – Necessità della formulazione da parte sua della richiesta di misure cautelari.
In sede di composizione negoziata della crisi, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive ex art. 19 C.C.I., come richiesta dal debitore a seguito della presentazione della richiesta di nomina dell'esperto, si ritiene debba essere promosso nei confronti dei soli creditori che all’atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese abbiano già dato impulso ad azioni esecutive e/o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da considerarsi, pertanto, litisconsorti necessari in quanto potrebbero subire un pregiudizio immediato, senza necessità che gli atti di vocatio in iudicium debbano essere notificati anche agli altri creditori risultanti dall’elenco allegato al ricorso propulsivo, ai quali va, quindi, riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi, e ciò sebbene l’eventuale provvedimento giudiziale di conferma delle misure stesse esplichi la propria efficacia interdittiva nei confronti di tutti i creditori, come predicato dall’art.18 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non è preclusa, all’impresa proponente istanza di composizione negoziata ex art. 17 C.C.I., la possibilità di conseguire “ulteriori misure” di cui ritenga la necessità ai fini dell’utile sviluppo della negoziazione, misure da considerarsi atipiche in quanto esulanti da quelle tipicamente protettive che si producono interinalmente a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione e si consolidano per effetto del provvedimento giurisdizionale di convalida ex articolo 19 C.C.I., ma, in tal caso, è necessaria, secondo quanto previsto dal primo comma di detto articolo, la ulteriore e distinta formulazione da parte del ricorrente di una richiesta di adozione di provvedimenti cautelari, la cui pronuncia è del ‘tribunale competente ai sensi dell’articolo 27’ C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)