Tribunale di Parma - Composizione negoziata: tra le misure cautelari che possono essere richieste può rientrare anche la pronuncia dell'inibitoria alle banche di procedere a forme di recupero, quale la compensazione, dei finanziamenti erogati.
Tribunale di Parma, Sez. Fallimentare, 26 maggio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure cautelari – Richiesta di pronuncia di inibitoria nei confronti delle banche – Divieto temporaneo di compensazione dei finanziamenti con i flussi di cassa – Ammissibilità.
Le misure cautelari che possono essere riconosciute al debitore nell'ambito della composizione negoziata si fondano sui medesimi presupposti previsti in generale per ogni forma di tutela cautelare, vale a dire il fumus boni juris e il periculum in mora, ma si caratterizzano in particolare per la causa autonoma di cui all'art. 2, primo comma, lettera q), C.C.I., da misurarsi in concreto “ex ante”, consistente nell'“assicurare provvisoriamente “il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure d'insolvenza”; in tale ottica non può pertanto ritenersi preclusa la possibilità di richiedere l'inibitoria dei meccanismi contrattualmente previsti o, comunque, delle pratiche di compensazione dei finanziamenti erogati anteriormente all'applicazione della misura con le disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari, ove l'esigenza sia quella appunto di favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell'impresa, anche attraverso una sola temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esito della composizione negoziata eventualmente nell'ambito di uno degli strumenti individuato ex art 23 C.C.I. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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