Tribunale di Bari - Composizione negoziata: possibile apertura anche in presenza di una precedente istanza di terzo di liquidazione giudiziale. Requisiti richiesti perché possa venir accolta la richiesta di conferma delle misure protettive.
Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 30 maggio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Michele Di Palma.
Composizione negoziata – Accesso a quella procedura – Pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale – Avvenuta proposizione da parte dei creditori o del P.M. - Effetto preclusivo – Esclusione – Fondamento.
Composizione negoziata – Istanza del proponente di conferma delle misure protettive – Requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora – Contenuto – Presupposti necessari perché la richiesta possa essere accolta.
Alla luce di un’interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 25 quinquies C.C.I., tenuto conto della funzione stessa della composizione negoziata e del sistema, complessivamente considerato, nel quale è stata introdotta, si deve ritenere che il disposto di detta disposizione, laddove prevede che in talune circostanze risulta inibita la domanda di accesso a quella procedura, non precluda che lo stesso venga inteso nel senso che il rinvio al ricorso depositato ex art. 40 C.C.I. ivi contenuto riguardi solo le domande di risoluzione della crisi ad iniziativa del debitore nello stesso contemplate e che, quindi, il divieto posto dalla norma medesima postuli esclusivamente la precedente proposizione di una di tali domande e non anche l’avvenuta presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale ad opera di un terzo. E’, dunque, possibile concludere nel senso che la ratio sottesa a tutti gli istituti di risoluzione della crisi o dell’insolvenza, ispirata al risanamento ed al salvataggio dell’impresa ancora caratterizzata da segnali di vitalità, impone di valorizzare prioritariamente il superamento della crisi attraverso meccanismi di ristrutturazione negoziata, anche stragiudiziale, del debito; pertanto, rispetto a questi ultimi l’esistenza di un’iniziativa liquidatoria di un terzo (creditore o PM) non possa determinare alcun effetto preclusivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla domanda formulata dal debitore in sede di composizione negoziata volta alla conferma delle misure protettive come avviate, va precisato che, in virtù dell’espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss., c.p.c. e alla prescritta necessaria strumentalità delle misure ad assicurare l’esito positivo delle trattative nell’ambito di quella procedura, tale conferma deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure stesse e che devono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall’Esperto. In relazione al primo di detti requisiti, si sottolinea che lo stesso ricorre, in tesi generale, qualora sussista la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell'impresa, ciò tenuto conto anche dell’andamento delle trattative che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori intrapreso con l’ausilio dell’Esperto, la cui conclusione dovrebbe portare ad uno degli esiti descritti dall’art. 23 C.C.I. Quanto al secondo requisito del periculum in mora, esso va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di “aggressioni” da parte dei singoli creditori sui beni dell’impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative e quindi nella verifica dell’idoneità delle misure richieste a contribuire a raggiungere quel risultato, con il limite dell’eccessivo sacrificio per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-30-maggio-2024-est-de-palma
[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami giurisprudenziali: Corte d’Appello di Trieste, 22 maggio 2024 – https://www.unijuris.it/node/7815 ]