Tribunale di Milano – Problematiche varie del concordato semplificato: natura concorsuale, tratti caratterizzanti, verifica della ritualità e della fattibilità del piano, criteri di nomina e poteri del liquidatore.

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Data di riferimento: 
18/07/2024

Tribunale di Milano, 18 luglio 2024 (data di decisione) – Presidente relatore dott.ssa Luisa Valle

Concordato semplificato – Natura concorsuale – Precondizioni per l’accesso – Infruttuosa composizione negoziata – Trattative secondo buone fede e correttezza – Tratti caratterizzanti.

Concordato semplificato – Verifica del Tribunale – Ritualità della proposta – Verifica legittimità formale e sostanziale.

Concordato semplificato – Fattibilità del piano – Non manifesta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Concordato semplificato – Nomina liquidatore – Criteri – Iscrizione albo.

Concordato semplificato – Poteri liquidatore – Nomina perito estimatore di fiducia – Costi prededucibili.

Il concordato semplificato è una procedurale concorsuale che non può essere utilizzata in via autonoma ed immediata ma solo quale sviluppo della composizione negoziata non riuscita: per essa sono precondizioni l’esperimento infruttuoso del tentativo di composizione negoziale nonché la dichiarazione dell’esperto che confermi che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della crisi o dell’insolvenza non sono percorribili. Quanto ai tratti caratterizzanti, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato semplificato non sono previste percentuali minime di soddisfo dei creditori, sia chirografari che privilegiati, non è indicata una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari come presupposto di ammissibilità del concordato ne è presente l’obbligo di assicurare ai creditori il pagamento del 20 % minimo, non è richiesto l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10 % rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale il soddisfacimento dei creditori chirografari; infine, non è prevista la possibilità per i creditori di interagire nel corso del procedimento per l’omologa con la manifestazione del voto. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 25 sexies, III° CCII, il Tribunale, nel verificare la “ritualità della proposta”, deve considerare la regolarità della documentazione depositata nonché quella della procedura svolta, la legittimazione alla proposta, la tempestività del ricorso, il tutto non solo sotto un profilo meramente esteriore ma anche quanto al profilo della legittimità sostanziale della proposta (che deve rispondere ad uno schema minimo ed imprescindibile, dato dal rispetto dell’ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dall’assicurazione a ciascun creditore della guarentigia di un’utilità, dalla rispondenza della relazione dell’esperto ad un principio di realtà e razionalità). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala il recente intervento normativo di cui al D.L.gs. n. 136/2024 (Correttivo) che modifica il III° comma dell’art. 25 sexies con cui si precisa che il Tribunale deve verificare la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: “Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.”]

Quanto alla fattibilità del piano di liquidazione di cui all’art. 25 sexies, V° CCII (non solo giuridica ma anche economica dello stesso), essa è da intendersi quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In relazione alla valutazione che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore, di cui all’art. 25 sexies, V° CCII, il Tribunale deve compiere una valutazione comparativa rispetto allo scenario liquidatorio, occorrendo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la modifica del V° comma dell’art. 25 sexies, da parte del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo), che ha apportato l’aggiunta dell’opzione dell’alternativa liquidatoria derivante dalla liquidazione controllata: “Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità̀ del contraddittorio e del procedimento, nonché́ il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità̀ del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.”]

In sede di omologazione del concordato semplificato, in assenza di indicazione di un liquidatore da parte dell’imprenditore, il tribunale nomina un professionista dotato di struttura organizzativa per il rispetto dei tempi, ai sensi degli artt. 356- 358 CCII, che alla data odierna risulta iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nulla vieta che il liquidatore nominato dal tribunale possa in astratto procedere alla verifica delle plurime perizie estimative in atti con la nomina di un perito estimatore di propria fiducia e con costi prededucibili a carico della debitrice, ovvero che il medesimo liquidatore scelga quale base d’asta di partenza una delle perizie presenti in atti ritenuta più attendibile. Al fine di assicurare il massimo realizzo, dunque, egli potrà far eseguire, se del caso ed ove ritenuto opportuno, a spese della debitrice, eventualmente perizie di stima dei cespiti prima della messa in vendita. Si applicheranno le disposizioni dell’art. 114 CCII in quanto compatibili (visto il richiamo del comma 1 dell’art. 25 septies CCII) e le forme pubblicitarie di almeno 45 giorni anche sul PVP per le vendite telematiche come previste dalle circolari di sezione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le seguenti modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo) agli artt. 25 septies, I° “Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115.” e 114, recante “Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio”: “ 1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti. … 4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. 5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico. 6. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31975/CrisiImpresa?La-nomina-del-liquidatore-giudiziale-nel-concordato-semplificato

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31997/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-il-Tribunale-di-Milano-sullo-svolgimento-delle-trattative-secondo-correttezza-e-buona-fede

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31989/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Milano-sulla-modifica-della-proposta-di-concordato-semplificato

[Cfr in questa rivista con riferimento alla prima massima: Tribunale Ordinario di Como, Sez. I civ. Fallimentare, 27 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6636. Con riferimento alla seconda massima: Corte d’Appello di l’Aquila 19 settembre 2024, in https://www.unijuris.it/node/8010, Tribunale di Ferrara, 08 agosto 2024, in https://www.unijuris.it/node/7950, Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7887, Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 29 maggio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7780. Con riferimento alla quarta massima: Tribunale Ordinario di Pescara, Settore Procedure Concorsuali, 20 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7565 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza