Tribunale di Arezzo – Presentazione di domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I.: impossibilità che in quella fase siano riconosciute al debitore misure protettive e cautelari diverse da quelle previste dall'art. 54, primo e secondo comma, C.C.I

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Data di riferimento: 
09/08/2024

Tribunale Ordinario di Arezzo, Sez. Procedure concorsuali, 09 agosto 2024 (data della pronuncia) – Giudice relatore Federico Pani.

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Domanda prenotativa di accesso a una di quelle procedure – Misure protettive e cautelari atipiche - Inammissibilità del riconoscimento in quella fase - Fondamento.

Tutte le misure (protettive e cautelari) richieste dalla parte, diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte dal primo e secondo periodo del comma secondo dell'art. 54 C.C.I. non possono essere concesse nella fase "prenotativa" ex art. 44 C.C.I. ma solo a seguito della presentazione ex art. 40 C.C.I di una domanda, c.d., piena, volta all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Le misure cautelari, così come le misure protettive diverse da quelle "tradizionali", rappresentano un'indubbia novità tesa al rafforzamento del percorso di soluzione della crisi d'impresa, specie in un contesto di continuità aziendale, ma si collocano, in ragione di un favor ordinamentale a favore di una anticipazione dell'emersione della crisi d'impresa, nella sola fase in cui l'imprenditore ha già optato per lo strumento di regolazione prescelto e adottato un piano di risanamento associato alla proposta, o all'accordo, in favore dei creditori da sottoporre al giudizio di quelli, come accade nella composizione negoziata e negli accordi, piani ristrutturativi e concordati preventivi "pieni". Non induce a una diversa lettura in particolare il disposto del l’art. 94 bis C.C.I., rubricato: “disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale “ in quanto trattasi di norma che fa riferimento al concordato in continuità aziendale, e dunque presuppone che l’imprenditore abbia già optato per tale soluzione e, soprattutto, già presentato il piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31884/CrisiImpresa?Tribunale-di-Arezzo%3A-misure-protettive-concedibili-nella-fase-prenotativa-ex-art.-44-CCII

[Cfr in questa rivista anche Trib. Paola, 13 marzo 2023, https://www.unijuris.it/node/6877 ]

[nello specifico il Tribunale ha così precisato “Non sfugge a questo giudicante che lo schema di decreto legislativo attualmente allo studio del Parlamento preveda una modifica dell’art. 54 CCII tesa a consentire l’adozione di misure cautelari anche nella fase prenotativa, ma tale mutatio legis non può essere interpretata come una sorta di interpretazione autentica di un dato normativo già presente, quanto, piuttosto, per una novella additiva che – ovviamente in caso di approvazione – potrà operare solo pro futuro].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza