Corte di Cassazione (1730/2025) – Domanda di concordato in bianco dichiarata inammissibile per mancata presentazione del piano: presupposti di prededucibilità dei crediti conseguenti ad atti nel frattempo compiuti.

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Data di riferimento: 
24/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2025, n. 1730 – Pres. Luigi Abete, Rel. Paola Vella.

Domanda di concordato preventivo in bianco – Accesso dichiarato inammissibile per mancata presentazione del piano - Contestuale dichiarazione di fallimento - Atti precedentemente compiuti – Crediti che ne sono derivati - Prededucibilità ex art. 161, comma 7, L.F. solo a fronte di atti legittimamente compiuti – Tipo di proposta e piano che il debitore intendeva proporre - Necessità che sia stata fornita al riguardo una pur minima discovery – Impossibilità in mancanza di operare una distinzione tra tipi di atti – Considerazione come di straordinaria amministrazione se idonei ad incidere negativamente sul patrimonio.

Domanda di concordato preventivo in bianco – Accesso poi dichiarato inammissibile per mancata presentazione del piano – Atti nel frattempo compiuti – Prededucibilità dei crediti che ne sono derivati in sede fallimentare – Non conseguenza automatica – Necessità che risultino legalmente compiuti – Distinguo tra atti di ordinari e straordinaria amministrazione da a tal fine operarsi.

In tema di riconoscimento della prededuzione, per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L. fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione. (Massima Ufficiale) [La Corte ha sottolineato come la correttezza di detta tesi trova conferma nell'art. 46 C.C.I., come aggiornato dal d.lgs. n. 83/2022 (cd. secondo correttivo), ciò in quanto dal primo comma (che recita «Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci») è stata espunto il periodo che prevedeva «Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione», e con esso, significativamente, ogni riferimento nella norma, agli atti di ordinaria amministrazione, ed altresì in quanto il secondo comma («La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato») ha esplicitato quella necessità di una seppur minima “discovery” che presiede alla tutela, appunto, degli interessi della massa dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di prededuzione dei crediti sorti dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo con riserva, l'art. 46, quarto comma, C.C.I. ha ricondotto a sistema la possibilità, già prevista dall'art. 161, settimo comma. L.F., di valorizzare, con il riconoscimento della prededuzione non già in automatico ogni credito di terzi anche se sorto dagli atti di ordinaria amministrazione compiuti dal debitore nel lasso di tempo che segue la richiesta di un termine per il deposito della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. (la cui menzione nel successivo comma 7 appare, quindi, diretta solo a consentirne il compimento senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale), bensì esclusivamente, oltre che i crediti sorti da atti di straordinaria amministrazione che siano urgenti, e che, grazie alla previa autorizzazione del tribunale, risultano legalmente compiuti, solo atti di ordinaria amministrazione funzionali alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, in quanto tali parimenti da considerarsi “legalmente compiuti dal debitore”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32625/CrisiImpresa?Atti-di-straordinaria-amministrazione-e-prededuzione-nel-concordato-con-riserva

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-gennaio-2025-n-1730-pres-abete-est-vella

[con riferimento alla prima massima, circa il dipendere, a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, la qualificazione di un atto posto in essere dall'imprenditore in termini di ordinaria o straordinaria non solo dalla natura di quello ma anche dal contesto in cui è compiuto, in funzione della possibilità che incida, aumentando l'ammontare dei debiti o sottraendo beni alla disponibilità della massa, o meno sull'interesse dei creditori, alla cui tutela, e non a quella del ricorrente, è indiscutibilmente legata la preventiva autorizzazione del tribunale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16531 https://www.unijuris.it/node/6348; Corte di Cassazione, Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: