Tribunale di Udine – Accordi di ristrutturazione: disciplina normativa applicabile, funzione dell’attestazione del professionista, requisiti del giudizio di fattibilità. Nessuna autorizzazione specifica per i finanziamenti prededucibili.

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Data di riferimento: 
19/12/2024

Tribunale di Udine, 28 ottobre 2024 (data di decisione) – Presidente dott.ssa Anna Fasan, Consigliere relatore dott. Gianmarco Calienno

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Modifica normativa – Principio del tempus regit actum – Disciplina transitoria – Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Attestazione professionista – Valutazione di fattibilità – Funzione di informare i creditori.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di fattibilità – Requisiti.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Finanziamenti prededucibili – Espressa autorizzazione – Esclusione.

In tema di accordi di ristrutturazione, qualora la domanda di omologazione sia proposta in data anteriore all’entrata in vigore del  D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter), la corretta interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art.56, IV° CCII esclude dall’ambito di applicazione quelle norme che attengono alle finalità e al contenuto degli atti che si siano già formati sotto la vigenza della precedente normativa, ossia gli accordi e il piano ad essi sottostante nonché la relazione di attestazione, tenuto conto che la richiesta omologazione logicamente li presuppone come posti in essere in data anteriore alla domanda, con la conseguenza che nell’effettuare tale giudizio il Tribunale deve riferirsi, sotto tali aspetti, alla normativa vigente alla data in cui tali atti furono posti in essere, secondo il noto principio del tempus regit actum. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di cui all’art. 57 CCII, la relazione di attestazione del professionista ha per oggetto la valutazione di fattibilità del piano sotteso agli accordi, piuttosto che gli accordi in sé, in quanto essa è fatta in funzione dei creditori e, quindi, allo scopo di informarli sulle probabilità di adempimento dei loro crediti, con particolare riferimento ai creditori estranei. Nella cornice così delineata compete al tribunale verificare che l’attestazione sia effettivamente funzionale a tale scopo, cioè che “sia redatta con modalità tale da apparire un documento facilmente intellegibile dal quale trarre il convincimento che la prognosi dell’esperto è, oppure no, attendibile.”. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nell’impianto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la nozione di fattibilità che si era affermata con la nota sentenza SS.UU. n. 1521/2013 non pare più coincidere con il perimetro di delibazione che le norme dettate dal CCII pongono alla base del giudizio di omologazione degli accordi a cui è sotteso un piano di risanamento. Allo stato, la formula del giudizio di fattibilità del piano di risanamento ha tre diversi ambiti concentrici: 1) il primo ambito attiene al fatto che il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive “di impedire o superare l’insolvenza (art. 112, let. f e art. 87, III° CCIII); 2) il secondo, più ampio, è quello della “non manifesta inattitudine” a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 112, let g CCII), ossia il riequilibrio della situazione economico-finanziaria; 3) il terzo, che ricomprende i primi due ambiti, attiene alla sostenibilità economica dell’impresa, cioè la capacità della stessa di sostenere il proprio business remunerando i fattori produttivi e creando valore nel tempo in misura tale da ripagare il rischio dei suoi stakeholders.  (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di finanziamenti prededucibili funzionali all’esecuzione del piano omologato, in virtù della previsione normativa di cui all’art. 101 CCII, a differenza dei finanziamenti ex art. 99 CCII, non si ritiene necessaria un’espressa autorizzazione del Tribunale, risultando quale unico presupposto per l’operatività della prededuzione prevista dalla norma il provvedimento di omologazione. Ne consegue che il Tribunale è chiamato esclusivamente a valutare la coerenza dei finanziamenti con i flussi ritraibili dalla continuità aziendale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

[Si segnala in merito la modifica normativa apportata dal D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) all’art. 101 che ha eliminato il riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati:”1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.”.

Si segnala altresì l’aggiunta del comma IV° bis all’art. 57: “4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.”]

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-udine-28-ottobre-2024-pres-fasan-est-calienno

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32394/CrisiImpresa?I-finanziamenti-prededucibili-in-esecuzione-di-un-concordato-preventivo-non-richiedono-l%E2%80%99autorizzazione-del-tribunale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: