Tribunale di Napoli - Accordi di ristrutturazione con transazione dei debiti previdenziali: accoglibilità dell'istanza del debitore volta a che il tribunale accerti, quale misura cautelare, la ricorrenza della condizione richiesta per il rilascio del DURC
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 10 settembre 2024 (data della pronuncia) – G iudice delegato Livia De Gennaro.
Accordi di ristrutturazione con transazione previdenziale - Istanza di riconoscimento di un'ulteriore misura cautelare – Accertamento nei confronti dell'INPS della ricorrenza della condizione richiesta per il rilascio del DURC – Accoglibilità in presenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Dal momento che l’art. 5, comma 4, D.M. Lavoro 30 gennaio 2015 (che, con riferimento in particolare alla procedura relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F., prevede il rilascio del DURC nel cd. “periodo finestra” intercorrente tra la presentazione della istanza di omologazione e l'omologazione di detti accordi, laddove concerna un'impresa che abbia altresì presentato una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182 ter L.F.), risulta applicabile anche in caso di accordo di ristrutturazione soggetto al codice della crisi in quanto tale istituto non ha subito, nel nuovo codice, modifiche sostanziali e ricalca quello anteriormente disciplinato dalla legge fallimentare, va accolta, stante che il tribunale concorsuale è ora competente ex art. 55, comma 4, C.C.I. a concedere “misure temporanee ulteriori” diverse dalle misure cautelari tradizionali (art. 54, comma 2), in presenza dei necessari requisiti del fumus boni juris (strumentalità della richiesta rispetto agli effetti dell'omologa dell'accordo) e del periculum in mora (frustrazione dell'obiettivo di continuità aziendale in particolare per quanto concerne la partecipazione a nuove gare d'appalto con enti pubblici o la prosecuzione dei contratti in essere), la domanda del debitore tesa a far “accertare” da parte del tribunale la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi a partire dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi) affinché la sede competente dell’INPS rilasci nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso avente ad oggetto un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione ex art. 63 C.C.I. di contributi previdenziali, quel documento, essendo viceversa non accoglibile dal tribunale, non avendo quel potere, quella di ordinare a quell'amministrazione un facere in tal senso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata).
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