Tribunale di Terni – Domanda prenotativa: non necessità della determina dell'amministratore nella vecchia normativa. Considerazioni in termini di presupposto di riconoscimento del termine da parte del tribunale e di decorrenza dello stesso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/09/2024

Tribunale di Terni, Ufficio Procedure Concorsuali, 17 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Alessandro Nastri, Giud. Claudia Tordo Caprioli e Francesca Grotteria.

Strumenti di risoluzione della crisi – Accesso – Domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I. proposta da una società – Determina dell’amministratore ex art. 120 bis C.C.I. – Allegazione necessaria sin dal momento della presentazione – Esclusione – Fondamento.

Strumenti di risoluzione della crisi – Domanda prenotativa di accesso – Riconoscimento del termine per la presentazione della documentazione relativa alla procedura prescelta – Valutazione prognostica da eseguirsi da subito da parte del Tribunale – Ammissibilità della presentazione di una proposta concordataria o di un accordo o di un piano di ristrutturazione dei debiti – Esclusione – Ragione sottostante

Domanda prenotativa – Tribunale – Fissazione del termine di presentazione della documentazione necessaria – Decorrenza.

Non è necessario, con riferimento alla presentazione da parte di una società di una domanda di accesso con riserva ex art. 44, primo comma, C.C.I. ad uno strumento concorsuale di risoluzione della crisi, che sia allegata al ricorso la determina ex art. 120 bis, primo comma, C.C.I. dell’amministratore unico, nella forma del verbale autenticato da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese, avente ad oggetto la decisione di presentare una tale istanza, ciò in quanto detto articolo nel prevedere che una tale iniziativa debba essere presa dagli amministratori “unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”, contempla un adempimento che, al pari di quello inerente alla sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della società, in caso di ricorso prenotativo deve essere comprovato solo nel successivo momento del deposito di detti documenti, nel termine all’uopo concesso dal tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) (Si veda ora l’art. 120 bis CCI come modificato dal decreto correttivo ter 2024 (D.L.G.S. 13 settembre 2024 n. 136): 1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.)

L'assegnazione del termine per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 44, secondo comma, C.C.I. prescinde da una vera e propria valutazione prognostica circa l'ammissibilità della presentazione di un'istanza in tal senso, atteso che la logica stessa del concordato “con riserva” nel presupporre, appunto, che l'imprenditore istante per la fissazione del termine “si riservi” di presentare una proposta, un piano o un accordo di ristrutturazione alla scadenza del termine fissato dal Tribunale, impone di rinviare il vaglio sulla loro ammissibilità al momento del relativo conseguente deposito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine per la presentazione dei documenti relativi allo strumento di risoluzione della crisi cui l'imprenditore con la presentazione di una domanda prenotativa si è prefissato di accedere (nello specifico risultato poi essere quello di omologazione degli accordi di ristrutturazione) come fissato dal Tribunale decorre da tale momento, trattandosi dell'effetto della domanda stessa della quale la concessione del termine rappresenta il petitum immediato, e ponendosi anche nella nuova normativa la ratio sottesa alla soluzione espressa, in tal senso, da Cassazione, 29740/2018 (cfr. in questa rivista : Sezione I, 19 novembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4542). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31956/CrisiImpresa?Non-occorre-la-determina-dell%E2%80%99amministratore-per-la-domanda-prenotativa-ex-art.-44-CCII

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-17-settembre-2024-pres-est-nastri

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza