Tribunale di Genova – Competenza a decidere dell'omologazione di un piano relativo ad accordi di ristrutturazione proposto da un debitore avente i requisiti per l'accesso all'amministrazione straordinaria.

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Data di riferimento: 
13/06/2024

Tribunale di Genova, Sez. VII civ. Procedure concorsuali, 13 giugno 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Roberto Braccialini, Giud. Pietro Spera e Cristina Tabacchi.

Domanda di accordo di ristrutturazione – Proposizione da parte di un debitore avente i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria - Tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali – Competenza – Ragione sottostante – Procedimento unitario – Prevalenza da riconoscersi in tale contesto alla procedura avente natura negoziale – Fondamento.

In tema di competenza a decidere di una domanda di accordo di ristrutturazione da parte di un debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ma non risulti tuttavia esservi già stato ammesso, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, C.C.I., la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-13-giugno-2024-pres-est-braccialini

[in tema di rilevanza, al fine di stabilire quale tribunale sia competente a pronunciarsi con riferimento in particolare ad una domanda di concordato preventivo, della differenza tra società astrattamente assoggettabili alla disciplina dell’amministrazione straordinaria e impresegià in amministrazione straordinaria, cfr. in questa rivista: Cassazione civ., Sez. VI, 9 luglio 2021, n. 19618 https://www.unijuris.it/node/5760; in tema di trattamento unitario delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, con riferimento all'evoluzione interpretativa che si è registrata nel tempo circa il rapporto rapporto tra le diverse procedure concorsuali aperte, quelle di natura negoziale e quelle liquidatorie e di priorità da riconoscersi al sensi dell'art. 7 C.C.I. alle prime: Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7647 e in tema di validità da riconoscersi a tale criterio di prevalenza ancor prima dell'entrata in vigore di tale disposizione: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza