Tribunale di Roma - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese: presupposti oggettivi richiesti per accedere ad una procedura di ristrutturazione dei debiti. Normativa applicabile in sede di verifica dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
30/10/2024

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 30 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Angela Coluccio, Rel. Francesco Cottone, Giud. Fabio Miccio.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Stato di insolvenza – Presupposti oggettivi - Accertamento della sussistenza dei requisiti dimensionali – Inclusione necessaria non solo dei debiti conclamati ma anche di quelli condizionati o potenziali .

Amministrazione straordinaria – Stato passivo – Normativa applicabile in sede di verifica – Possibile rinvio dinamico alle norme del codice della crisi.

Al fine della verifica del requisito dimensionale richiesto dall'art.1, lettera b) del D.L. 347/2003, come convertito nella. L. 39/2004 ( Legge Marzano) quale presupposto affinché le grandi imprese soggette alle disposizioni sul fallimento (oggi sulla liquidazione giudiziale) possano essere, se contestualmente riconosciute dal Tribunale del luogo ove hanno la sede principale come insolventi, assoggettate immediatamente, da parte del Ministero delle attività produttive, ad amministrazione straordinaria, al fine di potersi così avvalere della ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero della cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27, occorre prendere in esame non solo i debiti risultanti dalle scritture contabili ma anche quelli condizionati o potenziali, così come quelli (meramente potenziali) derivanti dalla prestazione di garanzie (per altro espressamente previsti da detta disposizione) che presuppongono la preventiva escussione del debitore, nonché i debiti contestati, in quanto la contestazione non ne impedisce l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura di quella procedura concorsuale (rectius della sussistenza dei requisiti per l’accertamento dello stato di insolvenza). Proprio in particolare l'espressa inclusione degli oneri finanziari derivanti da “garanzie” nell’accertamento della soglia di indebitamento previsto dalla Legge Marzano induce a ritenere che la procedura di amministrazione straordinaria immediata sia diretta a consentire, a fronte della presenza di una peculiare dimensione produttiva ed organizzativa, comprovata dall’elevato numero di dipendenti richiesti dalla lettera a di quello stesso art. 1 del D.L: 347/2003 , la regolazione non solo di una esposizione debitoria conclamata (pur conflittuale) ma anche meramente potenziale, purché ovviamente supportata ad idonea documentazione e basata su criteri di ragionevole prevedibilità, onde preservare,anche sotto il profilo sociale e di impatto economico sul contesto territoriale di riferimento, il valore delle produzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Considerato che l’art.1, comma 2, lett. a) del C.C.I. nel far salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ha anche stabilito che “se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure regolate dal presente codice”, deve necessariamente concludersi per un rinvio dinamico alle norme del codice della crisi eccezion fatta che per quelle ipotesi in cui sia espressamente prevista una disciplina incompatibile con il codice stesso. Ne deriva che, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 ter della Legge Marzano e dall’art. 53 del D.lgs. 270/1999, la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili, di cui agli artt. 49, comma 3, lett. d) ed e) e 201 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32323/CrisiImpresa?Accertamento-dei-requisiti-dimensionali-per-la-dichiarazione-dello-stato-di-insolvenza%3A-rilevanza-di-debiti-condizionati-o-potenziali-e-derivanti-dalla-prestazione-di-garanzie

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-30-ottobre-2024-pres-coluccio-est-cottone

[in tema di presupposti di assoggettabilità a fallimento, cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22955 https://www.unijuris.it/node/5388 ed in tema di dati contabili da prendersi in considerazione. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2020, n. 25025 https://www.unijuris.it/node/5401 e Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30516 https://www.unijuris.it/node/4583].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza