Tribunale di Bologna – Assoggettamento ad amministrazione straordinaria di società “madre”: presupposti della conversione in quella procedura della liquidazione giudiziale cui è già sottoposta altra società appartenente al medesimo gruppo.

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Data di riferimento: 
10/09/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 10 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Pasquale Liccardo, Rel. Maurizio Atzori, Giud. Antonella Rimondini.

Gruppo societario – Assoggettamento ad amministrazione straordinaria della società “madre” - Precedente sottoposizione a liquidazione giudiziale di altra società del gruppo – Conversione di quella procedura in amministrazione straordinaria – Presupposti necessari.

Laddove nell'ambito di un gruppo societario l'assoggettamento della società “madre” ad amministrazione straordinaria abbia luogo dopo che altra società del gruppo sia stata assoggettata a liquidazione giudiziale, la conversione di detta anteriore procedura a sua volta in amministrazione straordinaria ex art. 84 D. Lgs. 270/1999 si deve ritenere comunque subordinata alla verifica da parte dell'autorità giudiziaria a quella preposta circa la necessaria sussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 81 di detto decreto. La prevalenza dell'interesse dell'impresa ammessa alla procedura “madre” rispetto a quella oggetto di conversione ha, infatti, ragione di essere, per espressa voluntas legis, solamente e inderogabilmente qualora ricorrano e vengano quindi rispettati, con riferimento all'impresa in liquidazione, i presupposti previsti in particolare dal comma 2) di quell'articolo. L’assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della società in liquidazione giudiziale, e quindi la possibilità di una gestione unitaria delle due imprese derivante dalla conversione, se può essere asservito alle finalità di agevolare un miglior recupero dell’equilibrio della società “madre” in amministrazione straordinaria, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di quella in termini di risultati e di una riduzione dei tempi per conseguirli, non può infatti di per sé essere determinante per legittimare la sussistenza di quella procedura e, l’esecuzione del suo programma di risanamento, atteso che la stessa deve presentare ex se la condizione della recuperabilità dei complessi produttivi come prevista dall'art. 27 di quel decreto. La prospettata conversione non può e non deve, in ogni caso, mai determinare una prevaricazione della società in liquidazione e del proprio ceto creditorio e il suo conseguente “sacrificio sull’altare” del soddisfacimento degli interessi della procedura “madre”. Da ultimo occorre considerare che sebbene la conversione della liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria appaia, a prima vista, una soluzione tutelante anche per i lavoratori, essa non può essere considerata a sostegno della convenienza di addivenire a tale modifica procedurale, la cui valutazione deve necessariamente tener conto di un quadro complessivo ed esplorare soluzioni alternative come l'avvio di un esercizio provvisorio nell'ambito della procedura liquidatoria che consenta il riavvio delle attività produttive, garantendo così in egual misura la tutela del livello occupazionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-10-settembre-2024-pres-liccardo-est-atzori

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32233/CrisiImpresa?Il-tribunale-di-Bologna-sulla-conversione-della-liquidazione-giudiziale-in-amministrazione-straordinaria

[quanto alla possibilità che il risanamento di una società in amministrazione straordinaria possa anche avvenire con la disponibilità di asset di altre imprese del gruppo idonei ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura, cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 09 luglio 2009 https://www.unijuris.it/node/425;in tema di apparentamento tra le ragioni fondanti la prosecuzione dell'impresa da parte della fallita ai sensi dell'art. 104, primo comma, L.F. (ora art. 211 C.C.I.), e quelle dell'amministrazione straordinaria, cfr. in questa rivista quanto alle prime: Tribunale di Bologna, 14 agosto 2009 https://www.unijuris.it/node/408].

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