Corte di Cassazione (34266/2024) – La consecuzione non è configurabile tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria onde i crediti sorti nel corso della prima procedura non sono prededucibili nella seconda.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34266 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria – Possibile consecuzione tra le due procedure – Esclusione – Crediti sorti nel corso della prima – Non prededucibilità nell'altra successiva procedura – Fondamento.
Procedura di amministrazione giudiziaria - Inserimento nel D. Lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalla legge fallimentare – Crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione – Preducibilità nel corso di quella procedura – Non traslabilità di una tale precedenza processuale in altra successiva procedura concorsuale.
Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra amministrazione giudiziaria di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta exD.L. n. 347/2003); al contempo, il disposto dell’art. 111, comma 2, L. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare. (Principi di diritto e Massima Ufficiale)
L'inserimento nel D. Lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalle procedure fallimentari e, più in generale, dalla legge fallimentare (dall’art. 52 al 62, nel titolo IV, sulla tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali), ha consentito anche nelle procedure di amministrazione giudiziaria di introdurre l’istituto della prededuzione (art. 61 comma 3° in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione), al fine di tutelare la posizione di quei creditori che, rifornendo l’impresa soggetta alla predetta procedura, favoriscono la sua continuità aziendale, ma tale causa di precedenza processuale trova esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine e non può infatti, pertanto, essere ulteriormente “traslata” in altra successiva procedura e, a maggior ragione, nella procedura di amministrazione straordinaria, con il meccanismo di cui all’art. 111 comma 2° legge fall. [il secondo principio di diritto di cui sopra si conclude infatti con l'espressione: “né il rinvio opera in tal senso”] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-24-dicembre-2024-n-34266-pres-ferro-est-fidanzia
https://www.ilcaso.it/sentenze/legittimita/32479/cookiePolicy
[in tema di presupposti del riconoscimento della consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare come disciplinate dalla legge fallimentare e della conseguente prededucibilità dei crediti sorti nel corso della prima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].