Corte di Cassazione (25946/2024) - Esdebitazione: criteri cui attenersi per decidere della ricorrenza del requisito oggettivo a tal fine richiesto della almeno parziale soddisfazione dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 ottobre 2024, n. 25946 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Esdebitazione – Requisito oggettivo dell'almeno parziale soddisfazione dei creditori – Criterio cui attenersi per stabilirne il rispetto - Superamento di quello della necessaria non irrisorietà come basato su una mera operazione matematica – Situazioni specifiche da prendersi in considerazione.
Esdebitazione – Riconoscimento - Presupposti oggettivi di cui occorre tener conto.
In linea con la ratio ispiratrice della legislazione in materia di esdebitazione, nazionale e sovranazionale (istituto del c.d. discharge of debts previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europee, in particolare dalla direttiva Insolvency), si deve ritenere, quanto al requisito necessario della avvenuta almeno parziale soddisfazione dei creditori, si debba tener conto di tutte le risultanze della procedura, e che, dal momento che tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, essa non possa ridursi ad una mera operazione “matematica” volta ad accertare che non risulti irragionevole, ma debba abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, come parametrata secondo una percentuale per un verso rispettosa di quel "favor" esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e come costituzionalmente ed unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata, e per altro verso rispettosa dell'equo interesse dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di presupposto oggettivo per l’esdebitazione, fra le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio occorre considerare l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la sola percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche se di entità irrisoria. (Nella specie è stato cassato il provvedimento di rigetto dell’esdebitazione, fondato sulla circostanza che l’attivo della procedura fosse andato per la maggior parte a coprire i costi prededuttivi e solo in minima parte a favore dei creditori privilegiati). (Massima Ufficiale)
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32091/CrisiImpresa?La-Cassazione-chiarisce-l%E2%80%99interpretazione-dei-quisiti
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-ottobre-2024-n-25946-pres-cristiano-est-vella
[con riferimento al requisito oggettivo della almeno parziale soddisfazione dei creditori come richiesto per potersi addivenire all'esdebitazione, in tema di necessaria non irrisorietà di quella, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16620 https://www.unijuris.it/node/3101; Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 https://www.unijuris.it/node/1231; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2020, n. 16263 https://www.unijuris.it/node/5284; con riferimento ai presupposti estesi da considerarsi per decidere della ricorrenza di quel requisito: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2023, n. 15359 https://www.unijuris.it/node/7066].