Corte di Cassazione (28505/2024) – Esdebitazione: la mancata soddisfazione pur anche parziale dei creditori opera quale ostacolo oggettivo al suo riconoscimento solo se imputabile a condotte ostruzionistiche del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 04/12/2024 - 16:29Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2024, n. 28505 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Esdebitazione – Riconoscimento - Requisito soggettivo previsto dall'art. 142, primo comma, L.F. - Solo presupposto sempre richiesto – Requisito oggettivo del non irrisorio grado di soddisfacimento dei creditori – Operatività solo nel caso la scarsa consistenza sia ascrivibile alle condotte ostruzionistiche tenute dal debitore – Presupposto, questo secondo, poi totalmente eliminato dal CCII.