Corte di Giustizia U.E. - Possibile esclusione, seppure non rientranti nella previsione di cui all'art. 23, paragrafo 4, della direttiva UE 2019/1023, dei debiti pubblici dall'esdebitazione: presupposti necessari.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. II, 11 aprile 2024, Causa C- 687/22 – Pres. A. Prechal, Rel. F. Biltgen.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2019/1023 – Criteri interpretativi - Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di alcune categorie specifiche di debiti – Possibile estensione, seppur non contemplati, anche dei debiti pubblici – Estensione giustificata in forza del diritto nazionale – Necessaria preveniva trasposizione della normativa europea.
Il principio di interpretazione conforme [vale a dire di trasposizione corretta di una direttiva dell'U.E nel diritto nazionale dei singoli Stati membri] non è applicabile a una situazione in cui i fatti si sono svolti dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 [c.d. Direttiva Insolvency], riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e della data della sua trasposizione nel diritto nazionale.
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 sulla ristrutturazione sull'insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto [a fronte dei quali si può escludere l'esdebitazione] non ha carattere esaustivo e gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una simile esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale [in ragione in particolare del perseguimento di un interesse pubblico legittimo].
Un’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, di una normativa nazionale applicabile a fatti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2019/1023, ma prima della data di scadenza del termine di trasposizione della medesima, secondo la quale l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione non è debitamente giustificata in tale normativa, non rischia di compromettere seriamente, dopo la scadenza di tale termine, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.