Corte di Cassazione (17777/2023) – Effetti della procedura di insolvenza transfrontaliera, aperta in uno Stato dell'UE ex art. 4 del Regolamento CE 1346/2000, sulle azioni giudiziarie individuali pendenti in un diverso Stato facentene parte.

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Data di riferimento: 
21/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 21 giugno 2023, n. 17777 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Stefano Oliva.  

Insolvenza transfrontaliera – Applicazione dell'art. 4 Regolamento CE n. 1346 del 2000 – Azione giudiziaria individuale pendente in uno Stato UE diverso d quello di apertura  procedura – Effetti.

Nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, per tali dovendosi intendere le procedure aperte a carico di soggetti aventi beni collocati nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione europea, o nelle quali siano coinvolti creditori non residenti nello Stato di apertura della procedura, qualora la legge regolatrice di quest'ultima – da individuare in base al criterio della legge di apertura fissato dall'art. 4 del Regolamento CE n. 1346 del 2000 – preveda che il giudizio di accertamento del credito, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, debba proseguire di fronte al giudice ordinario, questi è tenuto a conoscere della domanda sottoposta alla sua cognizione, anche se la norma di diritto interno del suo Stato di appartenenza riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa anzidetta, non può dichiarare improcedibile la domanda, in applicazione della norma di diritto interno, ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva – come nel caso del diritto tedesco – la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [al riguardo, con riferimento al caso specifico, la Corte sottolinea che, diversamente argomentando, si produrrebbe un cortocircuito normativo, quale quello che nella fattispecie si è, in concreto, verificato, perché, da un lato, il giudice della procedura di insolvenza (quello tedesco)  non ammette il credito litigioso (di un italiano) al passivo, dato che la legge tedesca non prevede la verifica dello stesso in sede endofallimentare, e, dall’altro lato, quello del diverso Stato membro (il giudice italiano) presso cui penda il giudizio promosso dal creditore individuale dichiara improcedibile la domanda presupponendo, erroneamente, che essa possa essere esaminata (in Germania) in sede endofallimentare. Il creditore (italiano), di conseguenza, non avrebbe (in violazione del principio del cd. giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. ed al diritto di azione e difesa in giudizio, affermato dall’art. 24 )  alcuna possibilità di ricevere tutela, né da parte del giudice (tedesco) della procedura di insolvenza, né presso quello (italiano) dello Stato membro di fronte al quale pende il giudizio individuale promosso prima dell’apertura della predetta procedura di insolvenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30403/CrisiImpresa?Insolvenza-transfrontaliera-e-interpretazione-inciso-finale-art.-4-Regolamento-CE-n.-1346-del-2000

[in tema di competenza secondo la legge italiana a decidere della domanda di risoluzione di un contratto avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento a seconda che sia o meno finalizzata a consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti del fallito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 2990  https://www.unijuris.it/node/5039].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: