Tribunale di Modena – Problematiche varie della liquidazione controllata: udienza di convocazione delle parti, discrimen con l’esdebitazione dell’incapiente e durata della procedura.
Tribunale di Modena, 12 agosto 2024 – Presidente dott. Riccardo Di Pasquale, Consigliere relatore dott.ssa Giulia Lucchi
Liquidazione controllata – Artt. 40 e 41 CCII – Udienza di convocazione delle parti – Applicabilità.
Liquidazione controllata – Esdebitazione del debitore incapiente – Discrimen – Utilità per i creditori.
Liquidazione controllata – Termine triennale – Termine minimo e massimo di apprensione dei beni sopravvenuti.
Qualora non siano individuabili specifici contraddittori, la fissazione dell’udienza di convocazione delle parti può essere omessa posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che tale udienza sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 L.F.. Tale soluzione è applicabile anche alla liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Nel discrimen tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata occorre far riferimento alla possibilità o meno, secondo una prognosi ex ante, di distribuire attivo ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni, e di offrire loro qualche utilità, almeno in prospettiva futura. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura, anche se l’attività di liquidazione dei beni non è cessata; esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l’apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Fin quando vi sono debiti da adempiere nell’ambito della procedura concorsuale, il termine triennale, correlato all’esdebitazione, finisce per operare non solo quale termine massimo ma anche quale termine minimo per l’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (Corte Cost. n. 6/2024) (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla prima massima: Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7976; Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6515; Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187https://www.unijuris.it/node/3749. Con riferimento alla seconda massima: Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III civ. - Ufficio regolazione crisi e insolvenza, 31 luglio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7209, Con riferimento alla terza massima: Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6, in https://www.unijuris.it/node/7581 ]