Corte di Cassazione (26159/2024) – Consecuzione tra procedure e prededucibilità del compenso maturato a favore del professionista attestatore in sede di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
07/10/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 ottobre 2024, n. 26159 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Consecuzione tra procedure – Configurazione – Credito prededucibile sorto nel corso della prima – Permanere di tale sua natura nel corso della successiva – Idoneità di questa a definire un rapporto giuridico unitario con la precedente dal punto di vista soggettivo ed oggettivo – Presupposto necessario.

La prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse e la precedenza di pagamento così riservata permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo. (Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte, con riferimento alla natura prededucibile del diritto a compenso maturato a favore di di un professionista attestatore in sede di concordato preventivo e del permanere successivo di quella natura in caso di consecuzione tra procedure concorsuali, ha precisato che, in presenza di detto necessario presupposto rappresentato appunto dal rapporto di unitarietà esistente tra le stesse, non rileva né il tipo di procedure tra cui sussista continuità (potendo ricorrere anche tra sole procedure minori e non necessariamente con una procedura di tipo fallimentare), né la distanza temporale che tra esse ricorra, purché però non risulti irragionevole]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32133/CrisiImpresa?Credito-dell%E2%80%99attestatore%3A-rinvio-al-giudice-di-merito-su-consecuzione-delle-procedure-e-presupposti-per-il-riconoscimento-della-prededuzione

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-ottobre-2024-n-26159-pres-cristiano-est-vella

[in tema di eventuale mancanza di data certa nella documentazione prodotta dal creditore istante in sede di insinuazione al passivo e di conseguente impedimento all'ammissione del diritto fatto valere, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213 https://www.unijuris.it/node/1759; in tema di presupposto del riconoscimento della consecuzione tra procedure e della conseguente prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2022, n. 26178 https://www.unijuris.it/node/7114].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: