Corte di Cassazione (35272/2023) – Amministrazione straordinaria e azione revocatoria: considerazioni in tema di prescrizione, di consecuzione tra procedure e di esenzione dei pagamenti effettuati nei termini d'uso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 dicembre 2023, n. 35272 – Pres. Magda Cristiano, Rev. Francesco Terrusi.
Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria - Termine di prescrizione – Decorrenza dal momento di approvazione del programma di cessione dei beni aziendali - Fondamento.
Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria – Retrodatazione dei termini previsti per il suo esercizio - Precedente amministrazione controllata – Applicabilità della consecuzione tra procedure – Presupposti.
Azione revocatoria –Esenzione ex art. 67, terzo comma, lett. a), L.F. - Presupposti perché ricorra una tale ipotesi – Onere della prova.
Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla L. n. 95/1979, poiché l'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione. (Massima Ufficiale)
L’istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini di cui all’art. 67 legge fall., trova applicazione anche ove la prima sia un'amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza; ciò in quanto la suprema Corte ha anche di recente ribadito che la continuità, in questi casi, non si risolve in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione per effetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, laddove si riveli erronea la prognosi di risanamento alla base di questa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)
Secondo il ripetuto insegnamento della Cassazione il rinvio dell'art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, ragion per cui, affinché non risultino revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, risulta necessario che l'accipiens dimostri, anche mediante comportamenti di fatto, che i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima ,cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018, n. 31194 https://www.unijuris.it/node/4967 e Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21516 https://www.unijuris.it/node/4233; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482 https://www.unijuris.it/node/5548; con riferimento alla terza: Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454].