Tribunale di Venezia – Azione di responsabilità proposta dal curatore di una società fallita per conto dei creditori nei confronti di società responsabile in solido di azioni lesive poste in essere da una holding occulta che dirigeva entrambe.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 12 giugno 2024 (data della pronuncia) – Pres. Lina Tosi, Rel. Lisa Torresan, Giud. Chiara Campagner.
Fallimento di società diretta da una holding di fatto occulta- Azione di responsabilità proposta dal curatore ex art. 2497, secondo comma, c.c. nei confronti di altra società anch'essa da quella eterodiretta – Responsabilità solidale per aver tratto beneficio dalle azioni lesive poste in essere dalla capo gruppo - Utilizzazione di provvedimenti emessi nei confronti di quella in sede di dichiarazione di fallimento – Limiti.
Fallimento di società diretta da una holding di fatto occulta - Azione di responsabilità proposta dal curatore per conto dei creditori nei confronti della capogruppo - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento – Sussistenza - Non necessità che sia fornita la prova da parte del curatore della preveniva escussione del patrimonio sociale della fallita.
I provvedimenti resi nell’ambito di giudizi tra parti diverse e con finalità diverse, nello specifico ai fini della declaratoria di fallimento di una società holding occulta con conseguente possibilità di insinuazione al passivo del credito per danno riflesso spettante ai sensi dell'art. 2497, primo comma, c.c. ai creditori di una società da quella di fatto diretta e coordinata, come già anteriormente assoggettata a fallimento in conseguenza del fatto che le azioni da quella posti in essere in violazione dei principi di corretta gestione societaria ne avevano leso il patrimonio, possono essere utilizzati nel corso del giudizio ex art. 2497, secondo, comma, c.c., come proposto dal curatore del primo fallimento ai sensi del quarto comma, volto al riconoscimento di un credito risarcitorio solidale nei confronti di altra società dalla stessa società holding eterodiretta che aveva tratto beneficio dall'aver contribuito e beneficiato dal compimento di quelle azioni lesive (utilizzabilità però quali precedenti non vincolanti, essendo il credito accertato nei confronti della holding non giuridicamente riconosciuto ma valutato a seguito di una cognizione incidentale, e,quindi, solo per offrire al giudice elementi utili a formare il proprio convincimento secondo il suo prudente apprezzamento, funzionali anche a valutare e interpretare le prove raccolte nel giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso dell’azione ex art. 2497, terzo comma, c.c. proposta nei confronti della holding capo gruppo dai creditori della società etero diretta (e in questo caso dell'azione di responsabilità extracontrattuale promossa nei confronti della società compartecipe), il danno è quello cagionato all’integrità del patrimonio sociale di quella con conseguente insufficienza dell'attivo a soddisfarne i crediti, e, quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel quale è divenuta palese, per i creditori, l’insufficienza patrimoniale della loro debitrice. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore della eterodiretta laddove fallita, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva un’eccezione sul punto la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Nel corso di quell'azione, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggiormente condivisibile, è escluso anche che il curatore sia onerato di dimostrare di aver previamente escusso il patrimonio sociale della fallita, ciò in quanto lo stato di insolvenza in cui versa costituisce di per sé indice dell'insufficienza del suo patrimonio a soddisfare i creditori sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2440
[in tema di presupposto per il riconoscimento dell'esistenza di una holding personale di fatto e di differenza rispetto al presupposto richiesto con riferimento alla ricorrenza di una supersocietà di fatto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2023, n. 5458 https://www.unijuris.it/node/6797; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784 https://www.unijuris.it/node/6781 e Cassazione civile, Sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 https://www.unijuris.it/node/1108].