Corte di Cassazione (15196/2024) – Limite dell'azione di responsabilità esperibile dal curatore ex art. 2497 c.c. e natura revocatoria dell’azione volta ad ottenere il recupero del rimborso effettuato dalla fallita a favore dei suoi soci finanziatori.

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Data di riferimento: 
30/05/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2024, n. 15196 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento di società appartenente ad un gruppo di imprese - Società che ne esercitava la direzione ed il coordinamento – Azione di responsabilità esperibile dal curatore nei suoi confronti - Limiti.

Fallimento - Finanziamenti eseguiti in favore della società poi fallita dai suoi soci - Obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore – Azione esperibile dal curatore – Natura di revocatoria speciale - Fondamento.

In tema di gruppi societari, la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza. (Massima Ufficiale)

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decoctionis. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che ciò deve ritenersi non soltanto perché lo stesso art. 70, comma 2, L.F. sancisce un obbligo di restituzione da revocatoria allorché si riferisce a “colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto”, ma anche, e soprattutto, perché opinare diversamente (qualificando, cioè, il rimedio de quo come azione di ripetizione dell’indebito) risulterebbe in chiaro contrasto proprio con quanto previsto dallo stesso art. 2467 cod. civ., laddove, al comma 1, seconda parte, limita l’obbligo di restituzione al rimborso percepito nell’anno anteriore al fallimento: previsione, questa, che si rivelerebbe assolutamente inutile se la ricostruzione del rimedio in termini di azione ex art. 2033 cod. civ. fosse fondata, giacché quest’ultima dovrebbe portare, di per sé, ad ammettere che anche i rimborsi effettuati oltre l’anno prima dall’apertura del fallimento siano oggetto di ripetizione, sulla base, appunto, della disposizione indiscriminata di cui all’articolo 2033 cod. civ.], (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-maggio-2024-n-15196-pres-de-chiara-est-campese

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31711/CrisiImpresa?Finanziamenti-dei-soci-e-restituzione-del-rimborso-percepito-entro-l%E2%80%99anno-anteriore-al-fallimento

[con riferimento in particolare alla soluzione ermeneutica di cui alla seconda massima che la Corte ha prescelto, a proposito dei finanziamenti eseguiti dai soci ex art. 2467 c.c., ma alla luce del disposto di cui all'art, 2497 quinquies c.c., che lo richiama , anche di quelli effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, la stessa Corte, a conferma di detta scelta, ha altresì ricordato che il Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha abrogato, all’interno dell’art. 2467 cod. civ. (e, quindi, anche dell’art. 2497 quinquies cod. civ.), ampliando così il periodo da quella disposizione preso in considerazione, la regola di diritto concorsuale, ponendola nell’ambito dell’art. 164 C.C.I., rubricato “Pagamenti di crediti non scaduti e postergati”, che, ai commi 2 e 3, sancisce che “2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore. Si applica l’art. 2467 secondo comma, codice civile. 3. La disposizione di cui al comma secondo si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuato a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: