Tribunale di Bologna – Azione di responsabilità intentata dalla curatela nei confronti degli amministratori di società fallita: requisiti perché il ricorso per sequestro conservativo proposto in corso di causa possa trovare accoglimento.
Tribunale di Bologna, Sez. Impresa, 20 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Iistr. Michele Guernelli.
Fallimento di società - Azione di responsabilità intentata dal fallimento nei confronti degli amministratori – Istanza di sequestro conservativo proposto in corso di causa – Requisiti perché possa trovare accoglimento.
Ai sensi degli artt. 669 bis e ss., 671 c.p.c. può trovare accoglimento in presenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora il ricorso come proposto dal Fallimento in pendenza di un giudizio di merito dallo stesso avviato, volto a riconoscere ex art. 146 L.F. la responsabilità degli amministratori, del sindaco e dei consulenti della società fallita, ricorso volto alla conferma del decreto emesso inaudita altera parte che aveva accolto la richiesta di sequestro conservativo dei beni di un co-amministratore, rimasto contumace anche nel corso del giudizio principale, colpevole di avere per più anni continuato, ricorrendo a vari artifici in particolare di natura contabile, nella gestione ordinaria e non conservativa della società pur dopo la dedotta ricorrenza della causa di scioglimento di quella per perdita del capitale sociale. [nello specifico il Tribunale ha confermato ed autorizzato il sequestro in quanto ha ritenuto che configurasse il primo di detti requisiti l'avere il soggetto interessato al sequestro incrementato l'indebitamento erariale e contributivo avendo scelto di non onorarlo, corrisposto, anche anticipandone i pagamenti rispetto alle scadenze contrattuali, quando la società già registrava ingenti perdite, ingenti somme ad altra società facente capo a dei familiari ed effettuato, in detta situazione, ingiustificati prelievi e pagamenti a suo favore; quanto al secondo requisito lo ha ritenuto sussistente in ragione del fatto che il di lui patrimonio immobiliare risultava sottoposto a esecuzione forzata e, comunque, tale da non coprire l’ingente importo richiesto a titolo di risarcimento dalla Curatela, e che anche le partecipazioni sociali che deteneva risultavano di dubbio valore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)