Corte Costituzionale (115/2024) - Fallimento: decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione.
Corte Costituzionale, 01 luglio 2024, n. 115 – Pres. Giulio Prosperettti, Cons. Red. Emanuela Navarretta.
Fallimento – Azione di responsabilità promossa nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione – Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del decorso del termine prescrizionale previsto per le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci - Decorrenza dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno – Decorrenza del termine di prescrizione in un momento in cui il diritto non è ancora sorto o il danneggiato non è a conoscenza del danno subito – Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
LA CORTE COSTITUZIONALE: 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e all’art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe.
[l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 così dispone: “L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”. Nello specifico nei confronti, tra gli altri, dell’ex revisore della società fallita, il Fallimento aveva proposto una domanda di risarcimento del danno, per avere omesso ogni doveroso controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta redazione dei bilanci, nonché per violazione dei doveri di diligenza e professionalità imposti dalla legge e connessi all’incarico e, in ogni caso, per aver concorso con i membri del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione nell’aggravamento del dissesto della società. All’atto della costituzione in giudizio, la convenuta aveva eccepito, tra l’altro, la prescrizione del credito risarcitorio dedotto dal Fallimento, sostenendo che l’ultima relazione di revisione depositata, relativa al bilancio 2012, era datata 14 giugno 2013, mentre l’atto di citazione le era stato notificato il 17 ottobre 2018, quando doveva ritenersi spirato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, decorrente dalla data di deposito della relazione. Il giudice rimettente, nel sollevare l'incidente di costituzionalità aveva confermato la sequenza temporale indicata dalla convenuta e condiviso la lettura dalla stessa proposta dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 ].