Corte di Cassazione (9221/2024) – Fallimento e domanda di insinuazione al passivo di crediti tributari portati da cartelle di pagamento: la presentazione di una domanda di rateizzazione costituisce prova atta ad interromperne la prescrizione.

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Data di riferimento: 
08/04/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 aprile 2024, n. 9221 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.

Fallimento – Agenzia delle Entrate-Riscossione - Istanza di insinuazione al passivo di crediti tributari - Domanda di rateazione e di definizione agevolata in precedenza presentata dal contribuente – Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Intenzione ricognitiva della richiesta – Presupposto non necessario.

La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-aprile-2024-n-9221-pres-cristiano-est-perrino

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: