Corte di Cassazione (25442/2023) – Rigetto dell'ammissione al passivo del credito di un professionista: eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore/deferimento a questi del giuramento de scientia ed effetti della sua dichiarazione.
Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 29 agosto 2023, n. 25442 – Primo Pres. f.f. Adelaide Amendola, Rel. Francesco Federici.
Fallimento – Istanza di ammissione al passivo proposta da un professionista – Credito per attività svolta a favore del fallito allorché ancora in bonis – Eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore – Deferimento a questi del giuramento decisorio “de scientia” circa l'avvenuto o meno pagamento - Dichiarazione di ignoranza al riguardo – Prodursi a favore del creditore degli effetti del mancato giuramento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. (Principio di Diritto e Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29690.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20Civ.%20n.%2025442.pdf
[in senso conforme, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2022, n. 20602 https://www.unijuris.it/node/639; a proposito del contrasto interpretativo emerso anteriormente nella giurisprudenza anche delle Sezioni semplici con riferimento alla stessa materia, in tema in particolare di inammissibilità della prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore, cfr. tra le altre: Cassazione civile, sez. I, 03 Agosto 2017, n. 19418 https://www.unijuris.it/node/4030, nel senso dell'ammissibilità comunque, ciò nonostante, del ricorso alla prescrizione presuntiva: Cassazione civile, sez. I, 03 Agosto 2017, n. 19418 https://www.unijuris.it/node/4030