Corte di Cassazione (10760/2024) – La notifica di una cartella di pagamento di tributi dovuti dal contribuente fallito solo al curatore non è idonea a interrompere la prescrizione degli stessi nei confronti del debitore tornato in bonis.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 22 aprile 2024, n. 10760 – Pres. Giacomo Maria Stalla, Rel. Ugo Candia.
Fallimento - Contenzioso - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Inopponibilità al fallito una volta tornato in "bonis" per escluderne l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse). (Massima Ufficiale)
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