Corte di Cassazione (29008/2024) – Presupposti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, L.F.: per decidere della ricorrenza in particolare di quello di cui alla lettera c) i debiti prescritti non vanno presi in considerazione.
Corte di Cassazione, Sez. Iciv., 11 novembre 2024, n. 29008 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Presupposti di esclusione della fallibilità – Non superamento, in particolare, della soglia di cui alla lettera c) dell'art. 1, secondo comma, L.F. Nell'ammontare totale dei debiti non vanno ricompresi i debiti prescritti – Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, la prescrizione opera, al pari del pagamento e della compensazione, quale vicenda sostanzialmente estintiva che rende il credito non più esigibile, di talché del credito prescritto non si deve tener conto ai fini del raggiungimento della soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c) L. fall. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato cheritenere il contrario sarebbe in contrasto con la finalità connessa alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006, che, secondo quanto può leggersi nella premessa alla relazione illustrativa, era volta, fra l’altro, ad ampliare in senso quantitativo il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento, onde evitare l’apertura di procedure sostanzialmente inutili perché prive di attivo o con scarso passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-novembre-2024-n-29008-pres-cristiano-est-amatore
[in tema di riconoscibilità, in sede di procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, al giudice, in presenza di fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, di un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 04 dicembre 2015 n. 24721 https://www.unijuris.it/node/2785].