Corte di Cassazione (35954/2023)- Dichiarazione di fallimento di società di persone e, su iniziativa del curatore o di un creditore, in estensione dei suoi soci illimitatamente responsabili: termini di tempo per potervi addivenire.

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Data di riferimento: 
27/12/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 dicembre 2023, n. 35954 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Dichiarazione di fallimento di società di persone – Iniziativa del curatore - Pronuncia di fallimento in estensione ex art. 147, secondo comma, L.F. di un socio illimitatamente responsabile – Sua esistenza emersa solo in un secondo tempo – Inapplicabilità del limite temporale di un anno – Fondamento.

Fallimento di società di persone – Dichiarazione di fallimento in estensione di socio illimitatamente responsabile – Iniziativa di un creditore ex art 147, quarto comma, L.F. - Possibilità di addivenirvi anche decorsi dieci anni dal fallimento della società – Prescrizione interrotta dalla domanda di ammissione al passivo - Ragione sottostante.

Il fallimento della società, a norma dell’art. 147 L.F., primo comma, comporta in via automatica il fallimento dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali rimaste insolute e non prescritte, senza che tale dichiarazione, ove intervenga su iniziativa del curatore in epoca successiva a quella della società per non essere l'esistenza di un socio con tale responsabilità emersa contestualmente, sia assoggettata al termine di un anno previsto dall’art. 10 L.F., trattandosi di limite temporale valido, ai sensi del secondo comma di detto articolo, nel solo caso dei soci palesi nei cui confronti il rapporto sociale si sia sciolto o la responsabilità illimitata sia cessata e siano state osservate le formalità per rendere note ai terzi tali fatti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione

La domanda di ammissione al passivo di una società fallita, come prescritto dall’art. 94 L.F., interrompe la prescrizione anche nei confronti dei suoi condebitori solidali, quali sono, rispetto alla stessa (artt. 2291 e 2313 c.c.) i suoi soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 1310, comma 1°, c.c.), e ciò per tutta la durata della procedura, anche se non partecipi (perché non ancora falliti in proprio) alla stessa, ragion per cui un creditore può richiederne il fallimento in estensione ex art. 147, quarto comma, L.F. anche dopo che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di fallimento della società stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31732/CrisiImpresa?Dichiarazione-di-fallimento-del-socio-illimitatamente-responsabile-decorso-l%27anno-dalla-cancellazione-della-societ%C3%A0-dal-registro-delle-imprese

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: