Corte di Cassazione (27404/2024) – Il fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. richiede che l'attività gestita dall'imprenditore individuale dichiarato fallito e quella della società occulta siano coincidenti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27404 – Pres. Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento di imprenditore individuale – Successivo accertamento del suo aver fatto parte di una società occulta – Dichiarazione di fallimento in estensione di quella ex art 147, quinto comma, L.F. - Coincidenza dell'attività esercitata - Presupposto necessario.
Una delle condizioni a cui è subordinata l’estensione ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F. del fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale alla società collettiva occulta di cui risulti far parte quale socio illimitatamente responsabile (e per ripercussione agli altri soci occulti della stessa) risulta necessariamente quella che l’attività gestita dal socio e quella imputabile alla società siano coincidenti, giacché solo in questo caso gli atti che sono l’esplicazione dell’esercizio dell’attività di impresa, apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto già dichiarato fallito, possono essere imputabili alla società occulta che si sostiene sia il vero imprenditore; in mancanza di una simile identità, nel caso in cui l’imprenditore che gestisca una sua impresa individuale, per la quale è già stato dichiarato fallito, sia anche socio, occulto o palese, di una società di persone che svolge una differente attività, deve trovare applicazione la differente disciplina dell’art. 149 L.F., secondo cui il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. In tal caso un autonomo fallimento della società, come emersa in un secondo momento, potrà dichiararsi, in base ad autonomi presupposti, soprattutto in relazione all'insolvenza, che deve riguardare i debiti di quella diversa società della quale il fallito risulti aver fatto parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)