Corte di Cassazione (25159/2024) – L'essersi un terzo assunto mediante “accollo interno” un debito della società contro cui è stata proposta istanza di fallimento non diminuisce l'ammontare della situazione debitoria ai fini della fallibilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25159 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Verifica del superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera c) L.F. - Avvenuto “accollo interno” da parte di un terzo di un debito della società fallenda – Differenza rispetto all'ipotesi di “accollo esterno” - Ragioni - Circostanza che non si ripercuote sull'ammontare totale dell'indebitamento – Computabilità in sede di verifica.
In tema di fallimento, il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. "accollo interno" va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. (Massima Ufficiale)
[in tema di inapplicabilità dell'art. 7 L.F. in sede di richiesta di fallimento formulata ex art. 162, secondo comma, L.F. dal PM a seguito della dichiarazione di inammissibilità di una proposta di concordato, ma di necessità di conformarsi a quella diversa ipotesi per quanto concerne i presupposti necessari, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407].