Corte di Cassazione (28880/2023) – La pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto da parte di un terzo del diritto di proprietà di un bene per usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 18 ottobre 2023, n. 28880 – Pres. Mauro Mocci, Rel. Vincenzo Picaro.
Acquisto della proprietà di un bene per usucapione - Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione – Inidoneità ad interrompere il possesso utile a tal fine - Fondamento.
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del R.D. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Massima Ufficiale)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2377
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-18-ottobre-2023-n-28880-pres-mocci-est-picaro
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 31 maggio 2021, n. 15137 https://www.unijuris.it/node/5684].