Tribunale di Bari – Revocatoria fallimentare: considerazioni in tema di consecuzione tra procedure, di non rilevabilità d'ufficio delle ipotesi di esenzione e di possibilità per il curatore di provare per presunzioni la scientia decoctionis del terzo.
Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 19 novembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice unico Michele Di Palma.
Azione revocatoria fallimentare – Consecuzione tra procedure ex art. 69 bis, comma 2, L.F. – Presupposto necessario perché possa essere riscontrata.
Azione revocatoria fallimentare – Ipotesi di esenzione ex art. 67, terzo comma, L.F. - Non rilevabilità d'ufficio.
Azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma. L.F. - Riscontro della scientia decoctionis in capo al terzo – Prova gravante sul curatore – Possibile ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti - Avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti – Desumibilità dell'intervenuta conoscenza.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis comma 2 L. fall., la consecuzione tra la procedura fallimentare e le precedenti procedure concorsuali c.d. minori opera anche nell'ipotesi di domanda di concordato c.d. in bianco ed in quella in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione, purché sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale che dà luogo ad una consecutio tra procedure. (Massima Ufficiale)
L’esenzione da revocatoria dei pagamenti “nei termini d'uso” prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera a), L. F. come tutte le altre ipotesi di esenzione previste da detto articolo, al pari dell'esenzione da revocatoria ordinaria di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio [nello specifico, il Tribunale ha stabilito che un'eccezione in tal senso doveva ritenersi preclusa a seguito della tardiva costituzione in giudizio della società convenuta in revocatoria che l'aveva sollevata, ciò per mancato rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c.]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
In relazione alla scientia decoctionis come richiesta dall'art. 67, secondo comma, L.F., l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti nei confronti della società poi fallita può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-19-novembre-2023-est-de-palma
[in tema di presupposti richiesti per il possibile riconoscimento della continuità tra una o più procedure di concordato preventivo, anche in bianco e anche in caso di mancata ammissione, e la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 https://www.unijuris.it/node/4358 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 luglio 2023, n. 19963 https://www.unijuris.it/node/7300; con riferimento alla terza: Cassazione civile, Sez. VI, 14 Gennaio 2016, n. 526 https://www.unijuris.it/node/3507].