Corte di Cassazione (22772/2024) – Consecuzione tra procedure concorsuali: la prededuzione contemplata dall'art. 182 quinquies L.F. a favore del soggetto finanziatore non transita in dipendenza del trasferimento del credito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 agosto 2924 , n. 22772 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Luigi Abete.
Consecuzione tra procedure concorsuali – Concordato preventivo in continuità - Finanziamento ottenuto in corso di procedura - Prededucibilità ex art. 182 quinquies L.F. del credito – Cessione dell'azienda a società del gruppo – Successivo fallimento della cessionaria –Insinuazione al passivo di quel credito – Riconoscimento della prededuzione - Persistenza pur nell'avvenuta modificazione del soggetto passivo – Esclusione – Fondamento.
In tema di consecuzione tra procedure concorsuali, la prededuzione prevista dall'art. 182-quinquies l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, ancorché il piano concordatario eventualmente contempli o rifletta una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione. (Massima Ufficiale)
[in tema di connotazione procedurale e non sostanziale (come nel caso dei privilegi) della prededuzione e di sua possibile estensione, in caso di consecuzione tra procedure che interessino lo stesso soggetto, al di fuori della particolare vicenda concorsuale nel corso della quale è cronologicamente o funzionalmente maturata, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].