Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento e presupposto per l'ammissione al passivo in prededuzione del credito del commissario giudiziale.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. II Sottosez. Procedure Concorsuali, 11 giugno 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.
Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. – Credito del commissario giudiziale o dei professionisti che hanno assistito il debitore in sede di accesso alla prima procedura – Presupposti per il riconoscimento nei due casi della prededuzione – Diversità - Applicabilità dell’art. 6, commi 1 e 2, C.C.I. a fini interpretativi.
Al credito vantato dal commissario giudiziale del concordato preventivo poi sfociato nel fallimento spetta la prededuzione, non ponendosi, in quel caso, il problema della funzionalità del credito, come richiesta per essere riconosciuta al professionista che ha assistito l’imprenditore in sede di accesso alla prima procedura, ma essendo sufficiente la sussistenza di un nesso di consequenzialità tra le due procedure per avere le stesse il medesimo requisito oggettivo rappresentato dallo stato di crisi o di insolvenza; ciò alla luce di un orientamento consolidato affermatosi in ambito fallimentare, poi recepito dall'art. 6, primo comma, lettera d) e secondo comma, C.C.I., come utilizzabile a fini interpretativi del disposto dell'art. 111, secondo comma, L.F.. Rimane fuori dalla fattispecie, invece, il diverso tema della prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno assistito l’imprenditore nella domanda di concordato, rispetto ai quali la Corte Suprema, ha sottolineato la necessità condizionante sia della funzionalità alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, nella prima procedura secondo una prospettiva ex ante, dell’apporto appunto professionale di quelli, sia dell’avvenuta apertura effettiva del concordato, orientamento questo viceversa recepito, pur se con la limitazione percentuale ivi prevista, dalla lettera c) dal predetto articolo, primo comma, del codice della crisi e dell'insolvenza (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale di un concordato preventivo chiuso per qualsiasi causa e di ultrattività necessaria, a concordato concluso, delle funzioni del tribunale, cfr in questa rivista :Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15789 alhttps://www.unijuris.it/node/5674 e, in particolare, con riferimento al caso in cui il concordato non sia giunto ad omologazione e sia stato seguito dalla dichiarazione di fallimento, sempre in tema di competenza del tribunale quale giudice del concordato: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33364 https://www.unijuris.it/node/5918; in tema di presupposti perché il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso al concordato preventivo sia prededucibile anche nel successivo fallimento: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; in tema di applicabilità dei criteri dettati dal codice della crisi quale chiave interpretativa della disciplina pregressa: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 https://www.unijuris.it/node/6838 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; in tema di accertamento della consecuzione tra procedure e di presupposti per il riconoscimento della prededuzione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2021, n. 24056 https://www.unijuris.it/node/5825 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090 https://www.unijuris.it/node/6109].