Corte di Cassazione (18522/2024) - Amministrazione straordinaria: i creditori anche se informati dal commissario in merito alle somme risultanti a loro credito, devono in sede di insinuazione al passivo fornirne la prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 luglio 2024, n. 18522 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Amministrazione straordinaria – Applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa – Avviso ai creditori ex art. 207 L. fall. circa le somme risultanti a loro credito - Avvenuta trasmissione da parte del commissario - Atto dovuto destinato ad una mera provocatio ad agendum – Necessità che in sede di insinuazione al passivo i creditori forniscano prova del loro diritto – Possibile non ammissione in caso di omissione - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria, l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 L. fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendumverso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; pertanto, con tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie una ricognizione del credito. (Massima Ufficiale)
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