Corte di Cassazione (15040/2024) - Amministrazione straordinaria: effetto preclusivo della definizione di una domanda di ammissione al passivo in caso di nuova domanda avente la stessa causa petendi proposta dal medesimo soggetto.

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Data di riferimento: 
29/05/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2024, n. 15040 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Amministrazione straordinaria - Succedersi di due domande di insinuazione al passivo relative allo stesso rapporto giuridico – Proposizione da parte dello stesso soggetto – Effetto preclusivo della decisione della prima – Collocazione chirografaria non modificabile in ammissione in prededuzione di un medesimo credito.

Amministrazione straordinaria - Succedersi di due domande di insinuazione al passivo – Deduzione dell'essere intervenuti fatti nuovi dopo la decisione della prima – Capacità di quelli di produrre effetti giuridici diversi dai precedenti - Effetti preclusivi del primo giudicato – Esclusione.

Qualora due giudizi (come quelli conseguenti a due distinte domande di ammissione al passivo: artt. 94 l.fall. e 53, comma 1, d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesse parti (la società istante e il curatore o il commissario) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con pronuncia ormai definitiva (come l’ammissione al passivo di un credito con decreto non impugnato), l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della pronuncia stessa, preclude che, in un altro giudizio tra le stesse parti (come quello che segue ad una diversa domanda di ammissione proposta dallo stesso creditore), lo stesso punto di diritto possa essere nuovamente esaminato e diversamente risolto. [nello specifico la definitiva ammissione al passivo in collocazione chirografaria della società opponente per il credito al versamento di una parte delle quote del capitale sottoscritto dalla società poi assoggettata all’amministrazione straordinaria, doveva ritenersi impedisse, di conseguenza, ad avviso della Corte, in ragione dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato conseguentemente formatosi sul punto, come già emergente dal verbale di esame e di formazione dello stato passivo e, come tale rilevabile anche d’ufficio, la successiva ammissione in prededuzione, così come disposta in sede di opposizione nel decreto impugnato, del credito al pagamento delle residue quote del capitale oggetto della medesima sottoscrizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’efficacia preclusiva del giudicato (endoconcorsuale), in effetti, impedisce la deduzione di fatti anteriori ad esso (a nulla rilevando che, ove si tratti di fatti anteriori, gli stessi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo) ma non anche dei fatti successivi alla sua formazione, a condizione, tuttavia, che si tratti di fatti storici non solo nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della prima domanda ma anche capaci di produrre, in base alla normativa applicabile, effetti giuridici (sopravvenuti) che, modificando il regime giuridico sostanziale del credito già azionato (e cioè l’an o il quantum o la collocazione dello stesso), conducano ad una decisione su tale diritto di contenuto (in tutto o in parte) diverso rispetto alla prima pronuncia (con il riconoscimento, ad es., in ragione della sopravvenuta insorgenza dei relativi presupposti fattuali, di una ragione di prededuzione inizialmente neppure deducile). [nello specifico la Corte ha escluso trattarsi di una diversa pronuncia essendo unico il fatto costitutivo del diritto della società di ottenere dal socio il pagamento di una parte e delle residue quote del capitale sottoscritto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31945/CrisiImpresa?Capitale-sociale%3A-versamento-dei-decimi-mancanti-ed-effetto-preclusivo-della-precedente-ammissione-al-chirografo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31934/CrisiImpresa?Accertamento-del-passivo-e-giudizi-tra-le-stesse-parti-con-riferimento-al-medesimo-rapporto-giuridico

[con riferimento alla prima massima, in tema di acquisizione di un grado di stabilità assimilabile al giudicato, ai fini della procedura concorsuale in cui reso, del decreto di ammissione al passivo di un credito una volta sia divenuto definitivo, con efficacia preclusiva in un eventuale successivo giudizio tra le stesse parti di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono, cfr in questa rivista. Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632 https://www.unijuris.it/node/6815 e Cassazione civile, Sez. I, 27 Ottobre 2017, n. 25640 https://www.unijuris.it/node/3893].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: