Corte di Cassazione (3921/2024)- Opposizione allo stato passivo: considerazioni in tema di limiti delle contestazioni che il curatore è tenuto a sollevare e di prova in caso di insinuazione di un credito per saldo negativo di conto corrente.

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Data di riferimento: 
04/09/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 febbraio 2024, n. 3921 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.

Opposizione allo stato passivo - Contestazioni che il curatore è tenuto a sollevare – Limiti.

Insinuazione al passivo di un saldo negativo di conto corrente – Mancata ammissione – Opposizione – Prova scritta del contratto concluso - Necessaria allegazione da parte dell'opponente - Inutilizzabilità degli estratti conto – Fondamento.

In sede di giudizio di opposizione allo stato passivo la curatela non ha alcun onere di contestare i documenti prodotti in giudizio dal ricorrente a sostegno della sua pretesa (o la mancata produzione dei medesimi), spettando al tribunale di operare una valutazione in ordine all’idoneità di tali documenti a provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'opponente ed essendo una parte processuale tenuta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a contestare unicamente le allegazioni svolte dalla controparte, relative a circostanze di fatto rilevanti per la decisione [nel caso di specie è stato dunque ritenuto irrilevante dalla Corte il rilievo per cui la curatela non avrebbe sollevato in sede di opposizione allo stato passivo alcuna eccezione relativamente alla mancata riproduzione della documentazione già allegata alla domanda di ammissione al passivo, vie più in quanto è oramai consolidato l'orientamento a norma del quale la necessaria specifica indicazione dei mezzi di prova cui l'opponente è tenuto ai sensi dell'art. 99, primo comma, n.4, L.F. non comporta l'onere per lo stesso di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli specificatamente indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che il contratto di conto corrente bancario richiede la forma scritta ad substantiam, la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere data con altro mezzo onde un'eventuale pretesa creditoria, formulata mediante domanda di insinuazione al passivo, derivante da un saldo negativo di conto corrente, non può essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ciò in quanto la verifica dell’andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l’intera sua durata, ovvero del riscontro dell’effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene ad un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31708/CrisiImpresa?La-Cassazione-sull%27onere-di-contestazione-del-curatore-nell%27opposizione-allo-stato-passivo#google_vignette

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31719

[con riferimento alla prima massima, circa la non rilevanza della mancata contestazione dei documenti prodotti in giudizio e della loro rilevanza probatoria da parte del curatore ai fini dell'automatica ammissione di un credito allo stato passivo, competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 agosto 2017 n. 19734 https://www.unijuris.it/node/3608 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2018, n. 12973 https://www.unijuris.it/node/4753, e in tema di non violazione in tal caso da parte del tribunale del disposto dell'art. 112 c.p.c.: Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29254 https://www.unijuris.it/node/4936; in relazione a quanto riportato tra parentesi quadre e all'orientamento ivi richiamato: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570 https://www.unijuris.it/node/4730].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: