Corte di Cassazione (29371/2024) – Fallimento e insinuazione al passivo: presupposti perché all'associazione professionale sia riconosciuto il privilegio ex art. 2751, bis n. 2) cc. a fronte di prestazioni svolte da un associato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 novembre 2024, n. 29371 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Gìuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Studio professionale associato – Insinuazione al passivo di crediti professionali – Presupposti richiesti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bisn. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda. (Principio di diritto) [al riguardo la Suprema Corte ha precisato che rispettano tale condizione “gli accordi interni tra gli associati che prevedono che “il compenso dovuto dal cliente spetti, dedotti i costi comuni, solo al professionista che ha svolto la prestazione in suo favore” o, quanto meno, che contemplino “meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”, e che al contrario non la rispettano “tutte le volte che gli accordi interni prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all’associazione stessa, in quanto in tal caso non si può ritenere che vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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