Tribunale di Alessandria – Fallimento e insinuazione al passivo del credito di una associazione professionale: presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c.

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Data di riferimento: 
05/10/2021

Tribunale di Alessandria , Sez. civ.-Gruppo 1, Fallimenti e esecuz. immob., 05 ottobre 2021 – Pres. Antonella Dragotto, Rel. Stefano Demontis, Giud. Elisabetta Bianco.

Fallimento - Credito dell’associazione professionale – Insinuazione al passivo - Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.2) c.c. - Pertinenza del compenso al singolo professionista autore della prestazione - Presupposto richiesto – Regolamento interno dell'associazione – Necessaria previsione di un tale effetto.

Fallimento – Associazione professionale - Ammissione al passivo – Professionista autore esclusivo o prevalente della prestazione – Riconosci.ento del privilegio ex art. 2751 bis, n.2) c.c. - Prestazione svolta avvalendosi di suoi collaboratori personali - Irrilevanza. Attività ascrivibile comunque al professionista incaricato.

Stante che l'attribuzione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c. alle associazioni professionali può essere solo il frutto dell'estensione analogica di detta norma e si giustifica solo se ricorre la medesima ratio che caratterizza il riconoscimento di quel privilegio all'attività del singolo professionista, cioè quella di retribuire il lavoro intellettuale dallo stesso svolto, si deve ritenere che all'associazione professionale che agisca per un suo credito, derivante dalla prestazione svolta da qualcuno degli associati, il privilegio spetti se quelle somme, detratte eventualmente le spese necessarie per la vita dell'associazione, competano a chi ha effettuato effettivamente quella prestazione; ciò in quanto solo a tale condizione quei crediti sono destinati a retribuire il lavoro e ricorre la ratio che giustifica il riconoscimento del privilegio. Occorre quindi che gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore, o quantomeno prevedano meccanismi per assicurare che nella rendicontazione periodica gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli  associati e non invece che comportino una diversa distribuzione degli utili (per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all’associazione stessa), perché in tal casoalmeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività, costituendo piuttosto una rendita di una attività che assume un carattere imprenditoriale e commerciale (si pensi, in questo senso, ad associazioni professionali in cui i soci fondatori mantengano una quota predominante di partecipazione agli utili, non proporzionata all'apporto lavorativo offerto, o in cui alcuni soci svolgano una funzione prevalentemente commerciale di reperimento di clienti, e l'attività professionale sia invece svolta da altri associati) . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il requisito dello svolgimento esclusivo o prevalente da parte del singolo professionista, che risulti inserito in una associazione, dell'attività che ha determinato l'insorgere del credito di quella, che costituisce il presupposto perché tale credito possa, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.2) ritenersi come di sua pertinenza, ricorre anche quando lo stesso si sia avvalso di collaboratori che ha coordinato e del cui lavoro si è appropriato assumendone la paternità nei confronti del cliente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26404.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-alessandria-21-dicembre-2...

[cfr. questa rivista alcuni dei precedenti richiamati dal tribunale: Corte di Cassazione, Sezione I civ., 11 luglio 2013, n.17207 https://www.unijuris.it/node/2114; Cassazione civile, Sez. I, 08 settembre 2011, n. 18455 https://www.unijuris.it/node/1202; Cassazione Civile, Sezione VI, sottosezione I, 2 luglio 2012 n. 11052 https://www.unijuris.it/node/1515; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2016 n. 6285 https://www.unijuris.it/node/2837; Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 9927 https://www.unijuris.it/node/4342 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2021, n. 10977 https://www.unijuris.it/node/5656].   

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: