Corte di Cassazione (32737/2024) - Condizione perché il credito, formalmente richiesto dalla struttura collettiva, possa essere ritenuto "di pertinenza" del singolo professionista e godere del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 dicembre 2024, n. 32737 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento - Attività svolta da un professionista inserito in una società cooperativa - Credito per riconoscimento del compenso insinuato dalla struttura collettiva – Presupposti richiesti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.
In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore. (Massima Ufficiale e Principio di diritto come espresso dalla Corte relativamente ad una insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma dalla società cooperativa di professionisti di cui lo stesso faceva parte].
[in tema di privilegio spettante alla singola persona fisica, nello specifico al coltivatore diretto, e non alla società semplice agricola, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI – Prima Civile, 16 maggio 2018, n. 11917 https://www.unijuris.it/node/4750; con riferimento alla problematica di cui è causa e quindi di presupposti perché la prestazione svolta da un professionista inserito in uno studio professionale possa ciò nonostante avere natura personale: Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2019, n. 14321 https://www.unijuris.it/node/4934; Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9927 https://www.unijuris.it/node/4342; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2021, n. 10977 https://www.unijuris.it/node/5656 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2016 n. 6285 https://www.unijuris.it/node/2837].