Corte di Cassazione (10977/2021) – La proposizione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato può, ma non necessariamente deve, far presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2021, n. 10977 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Studio associato - Credito per prestazioni professionali – Domanda di insinuazione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Possibile riconoscimento – Condizioni necessarie.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha accolto il ricorso in quanto lo studio professionale associato che aveva proposto la domanda di insinuazione al passivo era costituito solo da un soggetto, geometra, e dalla di lui figlia, architetto, e che ciascuno di questi aveva svolto materialmente e separatamente, secondo le rispettive qualifiche e competenze, le attività richieste dalla committente, poi fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25479.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I Civile 22 ottobre 2009, n. 22439 https://www.unijuris.it/node/569; Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 9927 https://www.unijuris.it/node/4342 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2016 n. 6285 https://www.unijuris.it/node/2837].