Corte d'Appello di Napoli – Crediti di terzi sorti anteriormente al sequestro dei beni degli imputati di reati aggravati dal metodo mafioso: accertamento avanti al giudice penale secondo le modalità previste nei procedimenti concorsuali.
Corte d'Appello di Napoli, Sez. III civ., 14 novembre 2024 – Pres. Rel. Maria Casaregola, Cons. Maria Di Lorenzo e Rosaria Morrone.
Commissione di reati che risultano aggravati dal metodo mafioso – Sequestro ex art. 321c.p.p. dei beni degli imputati - Nomina di un amministrazione giudiziario - Crediti dei terzi sorti anteriormente in buona fede e incolpevolmente – Modalità di accertamento avanti al giudice penale – Analogia con quelle previste nel corso delle procedure concorsuali – Fasi.
Con riferimento alle ipotesi di sequestro disposte ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a fronte della commissione di reati che risultano aggravati dal metodo mafioso, con conseguente nomina di un amministrazione giudiziario dei beni dei presunti autori degli stessi, i crediti e i diritti sorti in buona fede e con affidamento incolpevole in capo ai terzi anteriormente all'applicazione di quelle misure di prevenzione, come vantati nei confronti dei soggetti ad esse sottoposti, risultano, ai fini del loro accertamento, disciplinati dagli artt. 52 e ss.,del D. Lgs. 159/ 2011 (c.d. Codice Antimafia, di cui al Titolo IV rubricato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), ed in particolare degli artt. 57, 58, 59 che stabiliscono le modalità e le forme attraverso le quali deve trovare composizione il conflitto fra lo Stato confiscante e i titolari degli stessi. Trattasi di un procedimento concorsuale avanti al giudice penale, che esclude in quel caso la competenza del giudice civile, avente chiaro parallelismo con quello previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. C.C.I., essendo i tre procedimenti parimenti finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati dai terzi, rispettivamente nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto; presentazione, verifica ed ammissione delle domande; formazione, discussione e approvazione dello stato passivo; impugnazioni; presentazione ed esame delle domande tardive) su impulso di un organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo del giudice delegato alla procedura., finalizzate, nel caso specifico delle misure penali, attraverso, come detto, all'accertamento della buona fede e l'affidamento incolpevole dei creditori, ad impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)