Corte d'Appello di Messina – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: momento in cui può essere formulata la richiesta di cram down e inammissibilità in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale.

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Data di riferimento: 
06/05/2024

Corte d'Appello di Messina, 06 maggio 2024 – Pres. Maria Pina Lazzara, Cons. Rel. Maria Giuseppa Scolaro.

Procedura di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale – Momento in cui può aver luogo l'invio della proposta – Conseguente tempistica per il deposito dell'accordo completo – Decorrenza del termine per la proposizione di opposizioni - Deposito in particolare di quella dell'Amministrazione Finanziaria avverso la richiesta di omologazione forzosa.

Procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti – Presenza di un sequestro penale finalizzato alla confisca – Inammissibilità della proposizione di una proposta di transazione fiscale – Fondamento – Conseguente rigetto dell'istanza di cram down.

Con riferimento alla domanda di accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione che risulti accompagnata da una proposta di transazione fiscale dei crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I. , deve ritenersi che l'invio di detta proposta vada effettuato nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi e che, solo una volta intervenuta l'accettazione o il rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli Enti previdenziali ed assistenziali, ovvero decorso invano il termine di novanta giorni ex art. 63, comma 2, ultimo periodo C.C.I. cioè lo spatium deliberandi agli stessi riconosciuto, l'accordo completo possa essere depositato presso il tribunale ex art. 57 C.C.I. con la richiesta di esercizio del potere sostitutivo del tribunale ex art. 63, comma 2 bis, C.C.I., c.d. cram down. E’ da quel momento e dalla contestuale pubblicazione del piano nel registro delle imprese, infatti, che decorre il termine dei trenta giorni entro cui gli Enti creditori, compresa la stessa Amministrazione Finanziaria, che abbia negato il consenso o che sia risultata silente, possono proporre le eventuali opposizioni a che abbia luogo l'omologazione forzosa. (Pierluigi Ferrrini – Riproduzione riservata)

L'esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, seppur condizionato all’alea dell’esito di un procedimento penale in corso, nei confronti del soggetto che in sede di accordo di ristrutturazione ha proposto una transazione fiscale si deve ritenere renda inammissibile ed in quanto tale non accoglibile la domanda del debitore di applicazione dell'omologazione forzosa, dal momento che l’Erario. in caso di omologazione trarrebbe maggior vantaggio dal risultare poi il contribuente almeno parzialmente inadempiente della seppur ridotta obbligazione tributaria, ciò in quanto, pur essendo vero che in tal caso gli effetti del sequestro/confisca subirebbero solo una parziale riduzione in proporzione al debito estinto in quanto il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca permarrebbe sulle somme non coperte dalla transazione fiscale, è altrettanto vero che in caso di integrale puntuale pagamento secondo i termini ed i modi convenuti negozialmente con il Fisco gli effetti della confisca verrebbero del tutto meno ai sensi del disposto di cui all’art. 12 bis, comma 2, D.Lgs 74/2000 secondo il quale “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. In tal caso l'Erario perderebbe il maggior importo oggetto dell'eventuale sequestro rispetto a quanto reso a seguito dell'esecuzione dell'obbligazione tributaria come conseguente all'omologazione forzosa, onde potrebbe venir meno il requisito posto alla base della stessa della convenienza dello strumento concorsuale rispetto alla liquidazione giudiziale, ciò alla luce della pendenza del sequestro penale che ove convertito in confisca potrebbe astrattamente determinare in quel contesto un maggior soddisfacimento dell’Amministrazione [nel caso specifico, di fatto, unico creditore della società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31393/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione%2C-cram-down-e-sequestro-penale

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-messina-5-aprile-2024-pres-lazzara-est-scolaro

[in tema di funzione dell’omologazione forzosa da parte del tribunale di un accordo di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista: Tribunale di Palermo,16 settembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5888; nello stesso senso della prima massima , cfr. nella giurisprudenza di merito, in questa rivista: Tribunale di Catania, 19 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6719].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza