Tribunale di Ivrea – Sequestro conservativo di bene del debitore richiesto nell'alveo di un giudizio di revocatoria ordinaria: proponibilità della richiesta anche nei confronti del terzo acquirente.

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Data di riferimento: 
09/02/2023

Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. Civile Unica, 09 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Alessandro Petronzi.

Vendita di un bene da parte del debitore - Azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore  - Richiesta di sequestro conservativo di quel bene - Proponibilità nei confronti del terzo acquirente – Finalità – Impedire che lo alieni a sua volta ad altri.

Il sequestro conservativo non richiesto nell’ambito di un giudizio risarcitorio, e quindi con la consueta finalità di evitare che il debitore possa spogliarsi dei propri beni, e dunque con la finalità di assicurare al creditore la generica garanzia patrimoniale che l'art. 2740 c.c., riconosce genericamente verso tutti i beni del debitore, presenti e futuri, ma, al contrario, richiesto nell’alveo di un giudizio di revocatoria ordinaria, che come noto, tutela l’interesse del creditore a far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto che renda maggiormente difficile ed incerta la soddisfazione del proprio diritto di credito, va sussunto nell’alveo normativo di cui all’art. 2905, secondo comma c.c., alla luce del quale «il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione»; in tale contesto normativo, il rimedio cautelare assume una speciale postura rispondendo all’esigenza di impedire che l’alienazione dei beni da parte del terzo renda infruttuoso l’esercizio dell’azione revocatoria, riconoscendo così la facoltà di eseguire un sequestro conservativo, eccezionalmente, su un bene determinato anziché per un determinato valore come nelle ordinarie ipotesi di sequestro, disciplinate dal primo comma dell’art. 2905 c.c. [nello specifico, al riguardo, il Tribunale ha precisato che, laddove il sequestro abbia ad oggetto, come in quel caso, quote sociali, lo stesso va eseguito con l'iscrizione presso il Registro delle imprese, senza la necessaria notifica al debitore o alla società, qualora quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28986.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: